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La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni dell’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e altri magistrati. In questa fase la Corte ha solo verificato i requisiti di ammissibilità, rinviando la decisione di merito.
Di cosa si tratta
Il deputato Marcello Dell’Utri aveva rilasciato dichiarazioni in un’intervista pubblicata su «Il Messaggero» il 10 marzo 1999, per le quali il Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli e altri sostituti lo avevano querelato. Il GIP del Tribunale di Roma stava procedendo penalmente per diffamazione. La Camera dei deputati aveva però deliberato che quelle dichiarazioni erano insindacabili ex art. 68 Cost. Il GIP sollevava conflitto di attribuzioni, sostenendo che la delibera parlamentare aveva illegittimamente paralizzato il procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la deliberazione della Camera dei deputati del 21 marzo 2000, con cui era stata ritenuta insindacabile l’opinione espressa dall’on. Dell’Utri nell’intervista del 10 marzo 1999, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto. Ha verificato la sussistenza del requisito soggettivo (il GIP è un organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giurisdizionale) e del requisito oggettivo (la delibera della Camera lede concretamente la sfera di attribuzioni del giudice). Ha quindi disposto che il ricorso e l’ordinanza fossero notificati alla Camera dei deputati per consentire il contraddittorio, rinviando ogni decisione definitiva di merito.
Il principio
Il GIP, in quanto organo giurisdizionale che esercita funzioni in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati che abbia deliberato la insindacabilità delle opinioni di un parlamentare, qualora tale delibera incida sul procedimento penale in corso.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato deliberano se una certa dichiarazione rientri nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con effetto vincolante sul giudice, salvo conflitto di attribuzioni.
Perché il GIP ha contestato la delibera?
Perché riteneva che le dichiarazioni dell’on. Dell’Utri non fossero state rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma in un’intervista giornalistica su temi estranei all’attività parlamentare. La delibera di insindacabilità avrebbe quindi illegittimamente sottratto al giudice la cognizione di un fatto di reato.
Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?
La Corte notifica il ricorso alla Camera, che può costituirsi nel giudizio. Si apre il contraddittorio e la Corte decide nel merito se la delibera di insindacabilità è costituzionalmente legittima oppure no.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di accesso alla giurisdizione
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