Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-septies, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa pronunciare sulle spese del procedimento cautelare quando la domanda cautelare sia stata rigettata o dichiarata incompetente nel corso del giudizio di merito. Non vi è disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai procedimenti cautelari ante causam.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio civile, la parte attrice aveva presentato un’istanza cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che era stata rigettata per carenza dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora). Il Tribunale di Torino non poteva pronunciarsi sulle spese del procedimento cautelare, perché l’art. 669-septies, secondo comma, c.p.c. prevede tale possibilità solo per le istanze cautelari ante causam, non per quelle proposte nel corso del giudizio di merito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-septies, secondo comma, c.p.c., in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di rigetto o dichiarazione di incompetenza sulla domanda cautelare proposta nel corso della causa di merito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La distinzione tra procedimento cautelare ante causam e procedimento cautelare in corso di causa è giustificata dalla diversa struttura processuale: nel secondo caso, la regolazione delle spese del procedimento cautelare può avvenire con la sentenza definitiva sul merito della causa, senza che si crei un vuoto di tutela.

Il principio

La diversa disciplina delle spese nelle istanze cautelari ante causam (dove è possibile una pronuncia immediata) e in quelle proposte nel corso del giudizio di merito (dove le spese possono essere regolate dalla sentenza finale) è razionalmente giustificata dalla diversa struttura processuale e non viola il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Cosa si intende per procedimento cautelare ante causam?

Un procedimento cautelare ante causam è quello proposto prima dell’instaurazione del giudizio di merito. In questo caso, il giudice che decide sull’istanza cautelare (rigettandola o dichiarandosi incompetente) può anche pronunciarsi sulle spese del procedimento, perché non esiste ancora un giudice del merito che possa provvedervi.

Come vengono regolate le spese delle cautelari in corso di causa?

Le spese del procedimento cautelare proposto nel corso del giudizio di merito vengono regolate con la sentenza finale che decide la causa principale. Il giudice, nella sentenza di merito, tiene conto dell’andamento complessivo del giudizio, incluse le istanze cautelari proposte.

L’art. 669-septies c.p.c. è ancora vigente in questa formulazione?

L’ordinanza riguarda la norma nel testo vigente nel 2001-2002. La disciplina processuale delle misure cautelari può aver subito modifiche successive; si raccomanda di verificare il testo vigente del codice di procedura civile.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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