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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 455 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Avellino. Il rimettente chiedeva che, prima di emettere il decreto di giudizio immediato, il GIP fosse tenuto a sentire la difesa almeno in forma scritta. La Corte ha ritenuto che le esigenze di celerità del rito immediato giustificano la limitazione del contraddittorio in fase introduttiva.

Di cosa si tratta

Il giudizio immediato è un rito alternativo al dibattimento ordinario che, quando ricorrono determinati presupposti (evidenza della prova), permette di saltare l’udienza preliminare e accedere direttamente al dibattimento su richiesta del PM. Il Tribunale di Avellino, che procedeva a seguito di decreto di giudizio immediato, ha ritenuto che il mancato coinvolgimento della difesa nella fase di valutazione della richiesta da parte del GIP violasse le garanzie costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il GIP, prima di emettere il decreto di giudizio immediato o di rigettare la richiesta del PM, debba consentire l’intervento della difesa, sia pure in forma meramente cartolare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il principio del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, sancito dall’art. 111 Cost., non è applicabile alle forme introduttive del giudizio. Le particolari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che caratterizzano il rito immediato giustificano la limitazione del contraddittorio in questa fase, come confermato anche con riguardo al giudizio abbreviato dalla sentenza n. 115 del 2001 e dall’ordinanza n. 203 del 2002.

Il principio

Il contraddittorio tra le parti garantito dall’art. 111 Cost. non è richiesto nelle forme introduttive del giudizio. I riti alternativi come il giudizio immediato rispondono a esigenze di celerità che giustificano una riduzione delle formalità nella fase di accesso al rito, senza violare i diritti di difesa che saranno pienamente esercitabili nel dibattimento.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio immediato?

Il giudizio immediato è un rito alternativo disciplinato dagli artt. 453-458 c.p.p. Quando il PM ritiene che la prova sia evidente e l’indagato sia stato interrogato o sia stato chiamato a farlo, può chiedere al GIP di emettere decreto di giudizio immediato, saltando l’udienza preliminare e accedendo direttamente al dibattimento.

La difesa non partecipa alla valutazione della richiesta di giudizio immediato?

No. L’art. 455 c.p.p. prevede che il GIP valuti la richiesta del PM senza coinvolgere la difesa. Solo dopo l’emissione del decreto l’imputato può opporsi e chiedere riti alternativi (es. patteggiamento, giudizio abbreviato). La Corte ha ritenuto che ciò non violi le garanzie difensive.

Quali garanzie ha l’imputato nel giudizio immediato?

L’imputato destinatario del decreto di giudizio immediato ha trenta giorni per chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nel dibattimento gode di tutte le garanzie del contraddittorio pieno previste dalla Costituzione e dal codice di rito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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