Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 752/1976, che limita alla sola Provincia autonoma di Bolzano l’applicazione del diritto alla scelta della sede di servizio più vicina al domicilio per i magistrati vincitori del concorso riservato alla stessa Provincia che assistono un familiare disabile. La norma si giustifica con le peculiarità dello statuto speciale di autonomia.

Di cosa si tratta

Una dottoressa vincitrice del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano aveva chiesto di essere assegnata a Genova o sede limitrofa, per poter assistere i propri parenti disabili conviventi, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Il Consiglio superiore della magistratura aveva negato tale assegnazione. Il TAR del Lazio ha sollevato la questione, ritenendo che la limitazione territoriale dell’applicazione della legge n. 104 violasse l’art. 3 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio – sezione I ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 752/1976, nella parte in cui limita alla sola sfera territoriale della Provincia autonoma di Bolzano l’applicazione del diritto alla scelta della sede di servizio più vicina al domicilio per i vincitori del concorso per magistrati riservato alla stessa Provincia che assistono familiari disabili.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina speciale per la magistratura di Bolzano risponde alle esigenze peculiari dello statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige: il concorso riservato serve a garantire la conoscenza del tedesco e la proporzionale etnica nella magistratura locale. Chi sceglie di partecipare a tale concorso riservato accetta le condizioni specifiche di quel regime, inclusa la destinazione territoriale. Il mancato bilanciamento con il diritto all’assistenza del familiare disabile risulta giustificato dalle particolari esigenze che giustificano il regime speciale.

Il principio

Le norme di attuazione degli statuti speciali di autonomia possono derogare al regime ordinario — incluso quello in materia di diritti dei lavoratori disabili — purché ciò risponda alle peculiari esigenze dell’autonomia speciale e sia ragionevolmente bilanciato. Chi partecipa a concorsi riservati alle autonomie speciali accetta le condizioni specifiche del relativo regime.

Domande e risposte

Perché esiste un concorso riservato per i magistrati di Bolzano?

Il concorso riservato per uditori giudiziari nella Provincia di Bolzano è previsto dalle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per garantire che i magistrati locali conoscano entrambe le lingue ufficiali (italiano e tedesco) e per attuare il principio della proporzione etnica negli uffici pubblici della Provincia.

Il diritto del lavoratore ad assistere il familiare disabile vale anche per i magistrati?

In generale sì. L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assista con continuità un parente disabile abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare assistito. Per i magistrati di Bolzano, tuttavia, questo diritto è limitato alla sfera territoriale della Provincia, in deroga al regime ordinario.

Cosa significa «non fondata»?

Una questione dichiarata «non fondata» significa che la Corte l’ha esaminata nel merito e ha ritenuto che la norma impugnata non contrasti con i parametri costituzionali invocati. È una pronuncia più approfondita rispetto alla manifesta infondatezza, che avviene senza udienza pubblica e con una motivazione più analitica.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.