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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata dal GIP del Tribunale di Ancona. Il rimettente chiedeva che l’incidente probatorio potesse essere richiesto anche dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. La Corte ha ritenuto la disciplina vigente non irragionevole.

Di cosa si tratta

L’incidente probatorio è un procedimento che consente di assumere anticipatamente prove non rinviabili al dibattimento. La sua richiesta deve avvenire nella fase delle indagini preliminari, entro i termini previsti. Il GIP del Tribunale di Ancona, dopo aver ammesso un incidente probatorio, si era trovato nella situazione in cui era necessario procedere a un supplemento di perizia ma i termini delle indagini erano già scaduti: da qui il dubbio di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La disciplina censurata, che lega la possibilità di chiedere l’incidente probatorio alla fase delle indagini preliminari, non è irragionevole: risponde alla logica del sistema processuale che prevede precise scansioni procedurali. La circostanza che dopo la sentenza n. 77 del 1994 l’incidente probatorio possa chiedersi anche durante l’udienza preliminare non rende irrazionale la disciplina vigente sui termini.

Il principio

Il legislatore gode di discrezionalità nella determinazione delle scansioni processuali e dei termini entro cui possono essere esperiti determinati atti. La previsione di un termine per la richiesta di incidente probatorio non contrasta con il diritto alla prova e al contraddittorio, purché siano garantiti strumenti processuali alternativi per la tutela del diritto di difesa.

Domande e risposte

Cos’è l’incidente probatorio?

L’incidente probatorio è il procedimento, disciplinato dagli artt. 392-404 c.p.p., che consente alle parti di assumere anticipatamente prove in contraddittorio prima del dibattimento, quando vi è il rischio che tali prove non possano essere assunte o ripetute nella fase dibattimentale (es. testimone che non potrà presentarsi, perizia complessa).

Entro quando si può chiedere l’incidente probatorio?

L’incidente probatorio può essere richiesto nella fase delle indagini preliminari, entro i termini previsti, e — a seguito della sentenza della Corte n. 77 del 1994 — anche nel corso dell’udienza preliminare. Non è invece possibile richiederlo dopo la scadenza dei termini delle indagini.

Cosa succede se la prova non può essere assunta tramite incidente probatorio?

Le parti possono chiedere l’assunzione della prova nel dibattimento, dove vige il principio del contraddittorio. In alcune ipotesi eccezionali il giudice può disporre la prova d’ufficio ex art. 507 c.p.p., se assolutamente necessaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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