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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 34 del codice di procedura penale, sollevata dal GUP del Tribunale di Napoli. Il rimettente chiedeva di estendere l’incompatibilità del giudice all’ipotesi in cui questi abbia già giudicato con rito abbreviato i coimputati concorrenti nel medesimo reato. La Corte ha ritenuto la questione già risolta dalla propria giurisprudenza.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Napoli aveva giudicato con rito abbreviato dodici imputati di traffico di stupefacenti, pronunciando sentenza di condanna. Successivamente era stato chiamato a celebrare l’udienza preliminare nei confronti di altri coimputati nello stesso reato. Il difensore aveva eccepito l’incompatibilità del giudice, ritenendo che chi aveva già valutato la posizione di coimputati concorrenti necessari non potesse giudicare imparzialmente i restanti.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a celebrare l’udienza preliminare del giudice che abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di coimputati concorrenti necessari nel medesimo reato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Con le sentenze nn. 224 del 2001 e 335 del 2002, la Corte aveva già affermato che l’udienza preliminare è divenuta «un momento di giudizio» e che — ove ne sussistano i presupposti — le previsioni dell’art. 34 c.p.p. sull’incompatibilità si applicano anche al giudice che ha già giudicato nella medesima regiudicanda. Non era quindi necessario un ulteriore intervento della Corte.
Il principio
L’incompatibilità del giudice prevista dall’art. 34 c.p.p. opera anche nell’udienza preliminare quando il giudice abbia già giudicato nella stessa regiudicanda. Se il caso del rimettente rientra già in questo principio, la questione è manifestamente infondata perché la soluzione costituzionalmente adeguata risulta già disponibile nell’ordinamento.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 34 del codice di procedura penale?
L’art. 34 c.p.p. disciplina l’incompatibilità del giudice, cioè i casi in cui il giudice che ha già esercitato funzioni giudiziarie in un determinato procedimento non può partecipare al giudizio nella medesima causa o in fase diversa. Lo scopo è garantire l’imparzialità del giudice.
Il rito abbreviato può creare incompatibilità per il GUP?
Sì, secondo la giurisprudenza della Corte. Il GUP che ha giudicato con rito abbreviato nei confronti di alcuni imputati di un medesimo reato non può poi giudicare i coimputati quando ciò implichi una valutazione sostanzialmente identica, pena la violazione del principio di imparzialità.
Cosa si intende per «coimputati concorrenti necessari»?
I concorrenti necessari sono coloro che, per la struttura del reato, devono necessariamente parteciparvi in almeno due persone (es. associazione per delinquere, corruzione). L’incompatibilità è particolarmente rilevante in questi casi, poiché il giudizio su un coimputato implica necessariamente una valutazione della posizione degli altri.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — Imparzialità del giudice e giusto processo, parametro centrale
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