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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37, comma 2, c.p.p. in materia di ricusazione del giudice: l’ordinanza di rimessione era del tutto priva di compiuta descrizione della fattispecie concreta e di motivazione adeguata sulla rilevanza, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale più recente che il rimettente aveva del tutto ignorato.
Di cosa si tratta
La ricusazione è lo strumento con cui le parti di un processo penale possono chiedere la sostituzione del giudice per ragioni di imparzialità. Il giudice ricusato non può pronunciare sentenza finché non sia decisa la ricusazione. La Corte di appello di Torino aveva sollevato la questione perché un imputato aveva proposto ricusazione reiterate per paralizzare il giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Torino ha sollevato questione di legittimità dell’art. 37, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui, anche secondo la sentenza n. 10 del 1997 della Corte, impone al giudice ricusato il divieto assoluto di pronunciarsi anche di fronte a istanze di ricusazione reiterate che siano palesemente inammissibili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza era carente nella descrizione della fattispecie (si accennava solo alla proposizione di una seconda ricusazione, senza indicare se i motivi fossero nuovi) e non teneva conto della giurisprudenza costituzionale più recente (ordinanze n. 466 del 1998 e n. 366 del 1999), secondo cui la sentenza n. 10 del 1997 aveva già consentito al giudice di pronunciarsi prima della decisione sulla ricusazione quando sia riproposta sugli stessi elementi.
Il principio
Il giudice rimettente deve tenere conto della giurisprudenza costituzionale vigente sull’oggetto della questione. Se la Corte ha già chiarito l’interpretazione di una norma in senso conforme a Costituzione, l’ordinanza di rimessione deve confrontarsi con quella interpretazione e spiegare perché il caso concreto non rientri nella soluzione già fornita dalla Corte.
Domande e risposte
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 10 del 1997 sulla ricusazione reiterata?
La Corte aveva chiarito che il giudice può pronunciare sentenza senza attendere la decisione sulla ricusazione quando l’istanza sia riproposta «sulla base degli stessi elementi», sia in senso formale che materiale, oppure con argomenti speciosi privi di raccordo con la realtà fattuale. Ciò impedisce l’uso dilatorio della ricusazione.
Perché la Corte di appello di Torino non ha applicato direttamente quel principio?
Il rimettente sosteneva che la norma, anche letta alla luce della sentenza del 1997, imponesse comunque un divieto assoluto di pronunciarsi, ma non aveva descritto adeguatamente la fattispecie concreta (se i motivi della seconda ricusazione fossero nuovi o identici) per consentire alla Corte di valutare la pertinenza del precedente.
La ricusazione del giudice è un diritto assoluto dell’imputato?
No. La ricusazione è uno strumento a tutela dell’imparzialità del giudice, ma non può essere usata come tattica dilatoria. Il giudice ha strumenti per far fronte alle ricusazioni pretestuose, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha temperato l’automatismo del divieto di pronunciarsi.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione — Soggezione del giudice soltanto alla legge, richiamato dal rimettente per evidenziare come la ricusazione reiterata potesse condizionare l’esercizio della giurisdizione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di azione in giudizio, invocato in riferimento agli strumenti processuali delle parti nel processo penale
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