Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul canone radiotelevisivo: il presupposto del pagamento è la semplice detenzione di un apparecchio atto a ricevere trasmissioni, non la fruizione effettiva del servizio pubblico. Si tratta di un’imposta, non di un corrispettivo, e la sua attribuzione alla RAI è scelta discrezionale del legislatore compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Il canone di abbonamento radiotelevisivo è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile a ricevere trasmissioni, a prescindere dal fatto che si fruisca o meno dei programmi della concessionaria del servizio pubblico (RAI). Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità di questa disciplina, ritenendola irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1, 10 e 25 del r.d.l. n. 246 del 1938 e degli artt. 15 e 16 della legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 21 della Costituzione, ritenendo irragionevole imporre il canone anche a chi non fruisce dei programmi RAI o riceve segnale solo via cavo o dall’estero.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il canone RAI ha natura di imposta: il suo presupposto è la detenzione degli apparecchi, non la fruizione del servizio. Come già affermato nelle ordinanze n. 219 e n. 499 del 1989 e nella sentenza n. 535 del 1988, non è necessaria una stretta corrispettività tra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio. La scelta legislativa di fondare l’imposizione sulla detenzione degli apparecchi non è irragionevole.

Il principio

Il canone radiotelevisivo è un’imposta il cui presupposto è la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni. Non vi è alcun obbligo costituzionale di corrispettività tra l’imposta e la fruizione effettiva del servizio pubblico radiotelevisivo: il collegamento tra canone e detenzione dell’apparecchio è scelta discrezionale del legislatore non irragionevole.

Domande e risposte

Chi deve pagare il canone RAI?

Chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, comprese quelle via cavo o provenienti dall’estero. Non rileva se l’utente guardi o meno i programmi RAI: il presupposto è la mera detenzione.

Il canone RAI è una tassa o un’imposta?

La Corte lo qualifica come imposta: non è il corrispettivo di un servizio reso all’utente, ma una prestazione patrimoniale imposta dal legislatore a tutti i detentori di apparecchi riceventi. Come tale, non richiede una corrispettività diretta tra pagamento e fruizione.

Chi riceve il gettito del canone RAI?

Ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 488 del 1999, il canone è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), ad eccezione della quota già spettante all’Accademia di Santa Cecilia.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.