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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 137 della legge notarile del 1913, sollevata in un procedimento disciplinare separato rispetto all’analogo giudizio definito con l’ordinanza n. 274 del 2002. Il principio è identico: la determinazione dell’entità delle sanzioni disciplinari appartiene alla discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Savona ha sollevato, in un ulteriore procedimento disciplinare a carico di un notaio (il notaio Motta Enzo), la stessa questione già esaminata nell’ordinanza n. 274 del 2002: l’irrisoria entità delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 137 della legge notarile per le violazioni disciplinari. Questa pronuncia costituisce il pendant individuale della decisione resa nello stesso giorno sui procedimenti cumulativi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Savona ha sollevato questione di legittimità dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, per le stesse ragioni già illustrate nell’ordinanza n. 274 del 2002: inadeguatezza e assenza di efficacia deterrente delle sanzioni disciplinari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata per le stesse ragioni già esposte nell’ordinanza n. 274 del 2002: la misura delle sanzioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore; gli artt. 54 e 97 Cost. non hanno attinenza con la materia sanzionatoria disciplinare; la configurazione di nuove ipotesi sanzionatorie nell’art. 138-bis riguarda un illecito diverso.
Il principio
L’adeguamento delle sanzioni disciplinari dei notai ai mutati valori monetari è compito riservato al legislatore. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella parlamentare nella determinazione dell’entità delle sanzioni, anche quando queste risultino del tutto irrisorie.
Domande e risposte
Questa decisione riguarda lo stesso oggetto dell’ordinanza n. 274 del 2002?
Sì. Entrambe le ordinanze riguardano l’art. 137 della legge notarile e la stessa questione di inadeguatezza delle sanzioni. La differenza è che l’ordinanza n. 274 riguardava otto procedimenti riuniti, mentre questa n. 279 riguarda un singolo procedimento disciplinare.
Perché il rimettente ha sollevato la questione nonostante l’analoga ordinanza del 1995?
Il rimettente riteneva che l’introduzione dell’art. 138-bis con sanzioni molto più elevate per una diversa categoria di infrazioni creasse una nuova disparità tale da superare l’orientamento del 1995. La Corte ha respinto questa impostazione.
I notai possono essere sanzionati diversamente dai Consigli notarili?
Sì. Le sanzioni disciplinari irrogate dai Consigli notarili e confermate dai Tribunali seguono le previsioni della legge notarile. La legge prevede varie sanzioni, da quella più lieve (avvertimento) fino alla destituzione, ma le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 137 rimangono di importo modestissimo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità tra diverse sanzioni disciplinari notarili
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento, richiamato per l’inadeguatezza delle sanzioni nella funzione pubblica notarile
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