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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 137 della legge notarile del 1913, che stabilisce sanzioni pecuniarie di importo esiguo per le violazioni disciplinari dei notai. La determinazione della misura delle sanzioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella parlamentare.
Di cosa si tratta
La legge notarile del 1913 prevede per le infrazioni disciplinari dei notai sanzioni pecuniarie di importo molto ridotto, rimasto invariato nel tempo e divenuto del tutto irrisorio rispetto ai valori monetari attuali. Otto Tribunali di Savona, investiti di procedimenti disciplinari a carico di notai, hanno sollevato la questione di legittimità di questa disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Savona ha sollevato questione di legittimità dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissa sanzioni pecuniarie così esigue da risultare prive di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, confermando l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 44 del 1995 sul medesimo articolo. Pur riconoscendo che le sanzioni non sono state adeguate nel tempo e risultano del tutto irrisorie, la Corte ha ribadito che non le è dato modificarne la misura sostituendo la propria valutazione a quella del legislatore. Quanto agli artt. 54 e 97 Cost., tali norme non hanno alcuna attinenza con la materia delle sanzioni disciplinari.
Il principio
La Corte costituzionale non può sostituire la propria valutazione a quella del legislatore nella determinazione dell’entità delle sanzioni disciplinari, anche se queste risultano inadeguate per effetto dell’erosione monetaria. La questione appartiene alla discrezionalità politica del parlamento.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionali le sanzioni, pur riconoscendole irrisorie?
Perché un’eventuale dichiarazione di illegittimità produrrebbe un vuoto normativo: la Corte non potrebbe fissare un nuovo importo senza invadere la sfera di discrezionalità del legislatore, che è libero di determinare sia il tipo che l’entità delle sanzioni.
La legge notarile prevede sanzioni più elevate per altre violazioni?
Sì. L’art. 138-bis della stessa legge, introdotto nel 2000, prevede per la violazione delle norme sull’iscrizione nel registro delle imprese sanzioni da un milione a trenta milioni di lire. Ma si tratta di un illecito diverso e non comparabile con quelli previsti dall’art. 137.
Questa pronuncia riguarda solo il caso concreto o ha effetti più ampi?
La questione era già stata esaminata con l’ordinanza n. 44 del 1995: la Corte ha confermato quell’orientamento, ribadendo che il rimedio all’inadeguatezza delle sanzioni spetta al legislatore, non alla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento sanzionatorio tra diverse infrazioni notarili
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, richiamato per l’inadeguatezza della disciplina nella funzione notarile di pubblico ufficiale
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