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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 10, comma 24, del codice della strada nel testo previgente alla l. n. 472/1999. La norma prevedeva la stessa sanzione accessoria (sospensione della carta di circolazione) sia per chi effettua trasporti eccezionali senza autorizzazione sia per chi li esegue in violazione delle prescrizioni. La Corte ha ritenuto che, valutando il trattamento sanzionatorio complessivo, la scelta non fosse manifestamente irragionevole.

Di cosa si tratta

Il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) disciplina i trasporti eccezionali e li assoggetta a regime autorizzatorio. Chi effettua un trasporto eccezionale senza autorizzazione (comma 18) e chi lo effettua in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (comma 19) erano soggetti, nel testo previgente, alla stessa sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, pur con sanzioni pecuniarie diverse.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 31 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 24, del d.lgs. n. 285/1992 nel testo previgente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole equiparazione sanzionatoria tra fattispecie oggettivamente diverse.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Quando la legge prevede una pluralità di sanzioni, il raffronto va condotto considerando il trattamento complessivo: le sanzioni pecuniarie erano sensibilmente diverse (il massimo per la violazione delle prescrizioni era inferiore al minimo per la circolazione senza autorizzazione), e la sanzione accessoria variava da uno a sei mesi consentendo graduazione. L’opzione del legislatore non superava la soglia della manifesta irragionevolezza.

Il principio

Nel giudizio di costituzionalità sulle sanzioni, quando la legge prevede più misure eterogenee, il raffronto tra trattamenti sanzionatori non può essere condotto isolatamente su uno solo degli elementi (es. solo la sanzione accessoria), ma deve tener conto della disciplina sanzionatoria complessivamente considerata. Solo ove il trattamento complessivo risulti manifestamente irragionevole la scelta del legislatore può essere censurata.

Domande e risposte

Cosa sono i trasporti eccezionali?

Sono trasporti di veicoli o carichi che superano i limiti dimensionali o di massa fissati dal codice della strada. Per circolare su strada pubblica richiedono un’apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni di percorso, orario e scorta.

Cosa è cambiato con la riforma del 1999?

La l. n. 472/1999 ha modificato l’art. 10 del codice della strada, unificando nel nuovo comma 18 la condotta di trasporto senza autorizzazione con quella di trasporto in violazione di alcune prescrizioni particolarmente gravi. La norma censurata era applicabile ai soli fatti commessi prima di tale modifica.

Il giudice può graduare la sanzione accessoria?

Sì. La sospensione della carta di circolazione aveva un range da uno a sei mesi, consentendo al giudice di adeguarla alla concreta gravità e pericolosità della violazione commessa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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