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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis, e 729, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 367/2001 (accordo Italia-Svizzera sull’assistenza giudiziaria). Il rimettente prospettava in realtà un conflitto interpretativo tra le disposizioni legislative e la prassi internazionale consolidata, questione che non spetta alla Corte costituzionale risolvere: il giudice deve avvalersi degli strumenti ermeneutici ordinari, inclusi i principi della Convenzione di Vienna del 1969 sui trattati.

Di cosa si tratta

La legge n. 367/2001 ha introdotto nel codice di procedura penale norme che dispongono l’inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione delle regole convenzionali sull’assistenza giudiziaria internazionale, applicando tali norme anche ai processi in corso (deroga al principio del tempus regit actum). Il Tribunale di Roma dubitava che la nuova disciplina, nella parte in cui imponeva la certificazione di conformità dei documenti trasmessi in rogatoria dalla Svizzera, ripristinasse un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1959, superata dalla prassi internazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis, e 729, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nel procedimento penale a carico di T.J.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità perché il rimettente prospettava essenzialmente un conflitto interpretativo tra le norme legislative censurate e l’asserita prassi internazionale consolidata. Tale questione é di mera interpretazione e non può essere sottoposta alla Corte costituzionale: il giudice deve verificare se esistano interpretazioni diverse delle norme censurate — già emerse in giurisprudenza di merito — in grado di superare i dubbi interpretativi, avvalendosi anche dei principi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale é manifestamente inammissibile quando il rimettente propone in realtà una questione di mera interpretazione: il giudice deve prima verificare se la norma censurata possa essere interpretata in modo da superare i propri dubbi, anche utilizzando tutti gli strumenti ermeneutici disponibili (inclusi i principi internazionali per l’interpretazione dei trattati), prima di rivolgersi alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Che cosa prevede la legge n. 367/2001 sulle rogatorie internazionali?

La legge n. 367/2001 ha ratificato l’accordo integrativo della convenzione europea di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Svizzera e ha modificato il codice di procedura penale, introducendo la regola dell’inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione delle norme convenzionali sulla forma delle trasmissioni (ad esempio documenti senza certificazione di conformità). La norma si applica anche ai processi in corso.

Perché la questione era di mera interpretazione?

Il rimettente sosteneva che la norma italiana reintroduceva un’interpretazione restrittiva dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1959, mentre la prassi consolidata degli Stati aderenti accettava documenti privi di certificazione di autenticità. Si trattava quindi di scegliere tra interpretazioni possibili della norma, non di accertare una incostituzionalità.

Che cosa sono i principi della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati?

La Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 codifica le norme consuetudinarie sull’interpretazione dei trattati internazionali: il testo va interpretato secondo il senso ordinario dei termini, nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato (art. 31), tenendo conto anche della prassi applicativa successiva degli Stati contraenti (art. 31, par. 3, lett. b).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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