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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 184/1983 sull’adozione dei minori, nella parte in cui non prevede il potere del giudice di intervenire d’ufficio nell’accertamento della situazione di abbandono. La norma impugnata non era ancora applicabile al momento della rimessione, per effetto di una disciplina transitoria che ne posticipava l’entrata in vigore al 30 giugno 2002.
Di cosa si tratta
La legge 28 marzo 2001, n. 149, ha modificato la disciplina dell’adozione introducendo — tra l’altro — nuove norme sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Per gestire la transizione, il d.l. n. 150/2001 (conv. in l. n. 240/2001) ha previsto che le disposizioni processuali previgenti continuassero ad applicarsi fino al 30 giugno 2002. Il Tribunale per i minorenni di Torino aveva sollevato questione di legittimità sulla norma riformata, ma questa non era ancora applicabile al momento della rimessione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall’art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del giudice di accertare d’ufficio la situazione di abbandono del minore.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Al momento della rimessione, la norma impugnata non era ancora applicabile: il d.l. n. 150/2001 (conv. in l. n. 240/2001) prevedeva che le disposizioni processuali previgenti continuassero ad applicarsi fino al 30 giugno 2002, data successiva alla rimessione. Il giudice a quo non poteva ancora applicare la norma censurata, rendendo la questione irrilevante.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale é inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non é ancora applicabile nel giudizio a quo a causa di una disciplina transitoria che ne posticipa l’entrata in vigore. Il giudice rimettente deve accertare la concreta applicabilità della norma nel giudizio pendente prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Che cosa prevede la legge n. 149/2001 sull’adozione e la difesa di ufficio?
La legge n. 149/2001 ha riformato in modo organico la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (legge n. 184/1983). Tra le novità di rilievo processuale, ha previsto nuove regole sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, modificando anche i poteri d’ufficio del giudice nell’accertamento dell’abbandono.
Che cosa é il difetto di rilevanza nel giudizio costituzionale?
La rilevanza é il requisito per cui la questione di legittimità costituzionale deve essere necessaria per definire il giudizio in corso: il giudice deve applicare la norma impugnata nel processo a quo. Se la norma non é applicabile — perché non ancora in vigore o per qualsiasi altra ragione — la questione é irrilevante e quindi inammissibile.
Come si calcola la rilevanza quando é in vigore una disciplina transitoria?
In presenza di una disciplina transitoria, il giudice deve verificare quale norma é applicabile ratione temporis al giudizio. Se la norma impugnata é quella nuova ma la disciplina transitoria impone di applicare ancora quella previgente, la questione sulla norma nuova é irrilevante (e quindi inammissibile) finché dura il regime transitorio.
Norme collegate
- Art. 30 della Costituzione — Doveri e diritti dei genitori verso i figli: parametro rilevante per la disciplina dell’adozione e dell’abbandono.
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della famiglia e della maternità: invocato per la tutela costituzionale del minore in stato di abbandono.
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili della persona: invocato per la tutela del minore e dei genitori nel procedimento di adottabilità.
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