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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, come interpretato dall’art. 14 della legge n. 28/1999, in tema di ritenute sui dividendi distribuiti a soggetti esclusi dal credito d’imposta. La questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 174 del 2001 e l’ordinanza di rimessione non apportava profili nuovi.

Di cosa si tratta

L’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 disciplina le ritenute operate sui dividendi azionari. Il terzo periodo prevede una ritenuta a titolo d’imposta per i soggetti cui non spetta il credito d’imposta. L’art. 14 della legge n. 28/1999 ha fornito un’interpretazione autentica della norma, chiarendo l’ambito dei soggetti cui si applica la ritenuta. La Commissione tributaria regionale di Bologna riteneva che la norma, così interpretata, violasse il principio di capacità contributiva e di uguaglianza, ma la Corte aveva già scrutinato identica questione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come interpretato dall’art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nel ricorso proposto dall’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia contro l’Azienda Consorziale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando l’ordinanza n. 174 del 2001 che aveva già scrutinato la medesima questione, con i medesimi parametri costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.), dichiarandola manifestamente infondata. L’ordinanza di rimessione in esame é anteriore alla citata decisione e non contiene profili nuovi che possano indurre la Corte a diverse conclusioni.

Il principio

Un’interpretazione autentica che chiarisce l’ambito di applicazione di una ritenuta fiscale non viola di per sé il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) né quello di uguaglianza (art. 3 Cost.), ove già dichiarata conforme alla Costituzione con precedente pronuncia. La reiterazione della stessa questione senza nuovi profili impone la declaratoria di manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Che cos’é la ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi?

La ritenuta a titolo d’imposta é una ritenuta definitiva: non può essere scomputata dall’imposta dovuta dal percettore, a differenza della ritenuta a titolo d’acconto. Il d.P.R. n. 600/1973 la prevede, tra l’altro, per i dividendi distribuiti a soggetti cui non spetta il credito d’imposta (ad esempio enti non commerciali in certi casi).

Che cos’é l’interpretazione autentica e come incide sull’art. 53 Cost.?

L’interpretazione autentica é una norma con cui il legislatore chiarisce retroattivamente il significato di una disposizione precedente. Essa può porsi in contrasto con l’art. 53 Cost. (capacità contributiva) se, attraverso la retroattività, colpisce manifestazioni di capacità economica non più sussistenti. In questo caso la Corte aveva già escluso tale contrasto.

Perché la Corte non ha riesaminato la questione nel merito?

Perché la stessa questione, con i medesimi parametri, era stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 174 del 2001. L’ordinanza rimessa é antecedente a quella pronuncia e non aggiungeva argomenti nuovi, rendendo superfluo un nuovo esame nel merito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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