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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 351 del codice di procedura civile, nella parte in cui — secondo il giudice rimettente — condizionerebbe l’esercizio del diritto di difesa del resistente all’onere della preventiva costituzione nel giudizio di merito. La premessa interpretativa é errata: la norma, correttamente letta, consente al resistente di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria senza essere ancora costituito nel giudizio di merito.

Di cosa si tratta

L’art. 351 c.p.c., introdotto con la riforma del processo civile (l. n. 353/1990), disciplina il procedimento per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in appello (c.d. inibitoria). La Corte d’appello di Torino, chiamata a pronunciarsi su istanze di sospensione, riteneva che la parte resistente non potesse partecipare al procedimento di inibitoria senza prima costituirsi nel giudizio di merito, con conseguente compromissione del diritto di difesa. La Corte d’appello di Torino ha sollevato sei ordinanze di identico contenuto sulla questione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 351 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, laddove condizionerebbe l’esercizio del diritto di difesa della parte resistente alla preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i sei giudizi, dichiara la manifesta infondatezza. La premessa interpretativa del rimettente é erronea: l’art. 351 c.p.c. non richiede la preventiva costituzione nel giudizio di merito per partecipare al procedimento di inibitoria. Il procedimento incidentale di inibitoria conserva carattere autonomo rispetto al giudizio sul merito, per cui il resistente può costituirsi ai soli fini dell’inibitoria, analogamente a quanto avviene nei procedimenti cautelari anticipati rispetto alla trattazione del merito.

Il principio

Il procedimento incidentale di inibitoria ex art. 351 c.p.c. ha carattere autonomo rispetto al giudizio di appello sul merito: la parte resistente può costituirsi ai soli fini dell’inibitoria, senza essere ancora costituita nel giudizio principale. Una norma correttamente interpretata non può essere dichiarata incostituzionale: se il rimettente ha fondato la questione su una premessa interpretativa erronea, la questione é manifestamente infondata.

Domande e risposte

Che cos’é l’inibitoria in appello?

L’inibitoria é il provvedimento con cui il giudice d’appello, su istanza dell’appellante, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado impugnata. È disciplinata dall’art. 351 c.p.c. e richiede la sussistenza di gravi motivi. La decisione può essere adottata d’urgenza dal presidente, prima della trattazione collegiale.

Deve il resistente essere costituito nel merito per partecipare all’inibitoria?

No, secondo la corretta interpretazione dell’art. 351 c.p.c. il resistente può costituirsi ai soli fini del procedimento di inibitoria, senza necessariamente essere già costituito nel giudizio di appello sul merito. Il procedimento di inibitoria ha carattere autonomo e può svolgersi prima che siano decorsi i termini per la costituzione nel merito.

Che differenza c’é tra manifesta infondatezza e non fondatezza nel giudizio costituzionale?

La manifesta infondatezza é dichiarata con ordinanza in camera di consiglio quando il dubbio di costituzionalità é palesemente privo di fondamento, senza necessità di pubblica udienza. La non fondatezza é invece dichiarata con sentenza all’esito di piena trattazione. Entrambi i dispositivi escludono l’incostituzionalità della norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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