Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. in l. n. 35/2000), che disciplina l’applicazione transitoria dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) ai procedimenti penali in corso. La norma, nel consentire la valutazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi si sia sottratto volontariamente all’esame — se già acquisite al fascicolo dibattimentale e confermate da altri elementi — non viola l’art. 111, quarto comma, Cost., né il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha introdotto nel testo dell’art. 111 Cost. i principi del giusto processo, tra cui il diritto dell’imputato a confrontarsi con i testimoni a carico (contraddittorio nella formazione della prova). La norma transitoria (d.l. n. 2/2000) ha disciplinato l’applicazione di questi principi ai procedimenti già in corso, prevedendo che le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi si sia sempre volontariamente sottratto all’esame possano essere valorizzate come prova se già acquisite al fascicolo dibattimentale e se la loro attendibilità é confermata da altri elementi. Il Tribunale di Roma aveva dubitato della costituzionalità di questa norma transitoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, nel procedimento penale a carico di G.R. ed altri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la sentenza n. 381 del 2001 con la quale aveva già esaminato una questione identica. La legge cost. n. 2/1999, nel demandare alla «legge» la regolazione dei principi del giusto processo nei procedimenti in corso, ha inteso costruire un sistema di transizione che non vanificasse l’attività probatoria già espletata. Il meccanismo transitorio — che ammette la valutazione delle dichiarazioni solo se confermate da altri elementi — soddisfa questo requisito senza violare l’art. 111 Cost. né il principio di uguaglianza.

Il principio

La norma transitoria che accompagna l’introduzione dei principi del giusto processo nei procedimenti penali in corso é costituzionalmente legittima se garantisce un equilibrio tra la conservazione dell’attività probatoria già espletata e l’adeguamento al nuovo modello processuale, senza comprimere irragionevolmente i diritti dell’imputato. La disparità di fatto tra imputati, derivante dall’acquisizione o meno al fascicolo dei verbali delle indagini preliminari, é conseguenza inevitabile di qualsiasi disciplina transitoria.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 111, comma quarto, della Costituzione sul contraddittorio?

L’art. 111, quarto comma, Cost. sancisce il diritto dell’imputato a confrontarsi con i testimoni a carico e a ottenere la convocazione di testimoni a difesa nelle stesse condizioni dell’accusa. Questo principio, inserito dalla legge cost. n. 2/1999, impone che la prova si formi nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice.

Perché la norma transitoria poteva derogare al principio del contraddittorio?

La legge cost. n. 2/1999 ha espressamente delegato al legislatore ordinario il compito di regolare l’applicazione dei nuovi principi nei procedimenti in corso. Ciò consentiva di costruire un sistema che non azzerasse l’attività istruttoria già svolta, salvaguardando l’attendibilità della prova attraverso un meccanismo di conferma esterna.

La questione era già stata esaminata dalla Corte?

Sì, la Corte aveva già scrutinato una questione identica con la sentenza n. 381 del 2001, dichiarandola infondata. Il Tribunale di Roma non aveva aggiunto profili nuovi rispetto a quelli già esaminati, per cui la questione é stata dichiarata manifestamente infondata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.