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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 (codice del processo tributario) nella parte in cui escluderebbe l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. nel processo tributario. La Commissione tributaria regionale rimettente aveva essa stessa applicato l’art. 373 c.p.c. nel medesimo procedimento, ponendosi in palese contrasto con la premessa interpretativa sulla quale aveva fondato la questione.
Di cosa si tratta
L’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina il regime delle impugnazioni nel processo tributario. Il giudice rimettente riteneva che tale norma escludesse l’applicazione dell’art. 373 c.p.c. — che consente al giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione della sentenza impugnata — nel giudizio tributario. Tuttavia, nel medesimo procedimento, la Commissione tributaria regionale di Venezia aveva già adottato un decreto presidenziale di sospensione dell’efficacia della sentenza «ai sensi dell’art. 373 c.p.c.» e aveva anche imposto al contribuente di prestare cauzione ai sensi dello stesso articolo, contraddicendo così la premessa interpretativa su cui si fondava la questione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l’applicazione dell’art. 373 del codice di procedura civile nel processo tributario, nel corso di un giudizio promosso da Bragagnolo Palma contro l’Ufficio IVA di Padova.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: la Commissione rimettente aveva fondato la questione sull’assunto che l’art. 373 c.p.c. non si applicasse nel processo tributario, ma nel medesimo giudizio aveva già adottato provvedimenti in applicazione di quella stessa norma. Questa contraddizione tra la premessa interpretativa della questione e il comportamento processuale del giudice rimettente la rende manifestamente inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale é inammissibile quando il giudice rimettente abbia fondato i propri dubbi sull’interpretazione di una norma che egli stesso ha già applicato nel medesimo procedimento in senso opposto. La contraddizione interna all’ordinanza di rimessione, tra la premessa interpretativa dichiarata e il comportamento processuale tenuto, integra un difetto di non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 373 c.p.c. sulla sospensione della sentenza?
L’art. 373 del codice di procedura civile consente al giudice di appello, su istanza di parte e in presenza di gravi motivi, di sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado impugnata. Il presidente del collegio può anche adottare d’urgenza un decreto provvisorio di sospensione, prima della trattazione collegiale.
Perché la contraddizione del rimettente é causa di inammissibilità?
Perché il rimettente sosteneva che l’art. 373 c.p.c. non potesse applicarsi nel processo tributario, ma aveva già emesso un decreto di sospensione provvisoria e imposto una cauzione proprio ai sensi di quell’articolo. La premessa interpretativa su cui si fondava la questione era quindi già stata smentita dallo stesso giudice nei propri atti processuali.
Che cosa significa manifesta inammissibilità nel giudizio costituzionale?
Quando la questione di legittimità costituzionale presenta un vizio evidente — come la mancanza di rilevanza, la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, o una contraddizione interna alla stessa ordinanza di rimessione — la Corte può dichiararla manifestamente inammissibile con ordinanza in camera di consiglio, senza passare alla trattazione nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per possibili disparità tra contribuenti e altri litiganti nel processo civile ordinario.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: invocato per la mancanza nel processo tributario di uno strumento di sospensione dell’esecuzione della sentenza.
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