Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, riuniti quattro giudizi sollevati da Tribunali di Grosseto, Piacenza, Camerino e Bari sul rapporto di esclusività dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, ordina la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti. Nelle more del giudizio é intervenuta una modifica normativa (d.l. n. 8/2002, conv. in l. n. 56/2002) che ha posticipato al 31 dicembre 2002 la soppressione dei rapporti a tempo definito, incidendo sul quadro normativo di riferimento valutato dai giudici rimettenti.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 229/1999, riformando il d.lgs. n. 502/1992, aveva tra l’altro soppresso i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria del SSN. La norma era contestata da vari giudici del lavoro perché, obbligando i dirigenti medici al rapporto di esclusività, avrebbe violato il diritto al lavoro, la tutela della salute e l’organizzazione della pubblica amministrazione. Quattro tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale. Nel corso del giudizio é però intervenuto il d.l. n. 8 del 2002, che ha modificato la disciplina posticipandone l’applicazione al 31 dicembre 2002.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Grosseto, il Tribunale di Piacenza, il Tribunale di Camerino e il Tribunale di Bari, tutti in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 502/1992 (come modificato dal d.lgs. n. 229/1999) in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35 e 97 della Costituzione, in relazione all’obbligo di rapporto esclusivo per i dirigenti medici del SSN.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, perché riesaminino la perdurante rilevanza delle questioni alla luce del sopravvenuto d.l. n. 8 del 2002 (conv. in l. n. 56/2002), che ha posticipato al 31 dicembre 2002 la soppressione dei rapporti a tempo definito per la dirigenza sanitaria, modificando il quadro normativo su cui si fondavano le questioni. La Corte ha anche dichiarato inammissibile per tardività la costituzione delle parti nel giudizio del Tribunale di Bari.

Il principio

Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica legislativa che incide sul complessivo quadro normativo considerato dai giudici rimettenti, la Corte ordina la restituzione degli atti ai rimettenti stessi affinché riesaminino la perdurante rilevanza e la portata delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Che cos’é il rapporto di esclusività per i dirigenti medici del SSN?

Il rapporto di esclusività prevede che i dirigenti medici del SSN svolgano la propria attività soltanto alle dipendenze dell’azienda sanitaria, senza poter esercitare attività libero-professionale extramuraria. In cambio, il legislatore aveva previsto indennità economiche aggiuntive e opportunità di carriera più favorevoli.

Perché la Corte ha restituito gli atti ai giudici rimettenti?

Perché il d.l. n. 8/2002 ha modificato l’art. 15-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, posticipando al 31 dicembre 2002 la soppressione dei rapporti a tempo definito. Questa modifica poteva incidere sulla rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ai Tribunali rimettenti, rendendo necessaria una rivalutazione.

Che effetto ha la tardiva costituzione di una parte nel giudizio costituzionale?

Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 87/1953, le parti del giudizio a quo devono costituirsi entro un termine perentorio dalla notifica dell’ordinanza di rimessione. La costituzione effettuata oltre tale termine é inammissibile, come nel caso della parte costituitasi nel giudizio promosso dal Tribunale di Bari.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.