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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, e 92 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986), nella formulazione originaria vigente per il solo 1988, che imponeva di computare il credito d’imposta in aumento del reddito imponibile. La norma, per quanto rimasta in vigore per un solo anno fiscale, non viola né la delega legislativa (art. 76 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Di cosa si tratta
Il T.U.I.R. nella sua formulazione originaria del 1986 prevedeva, all’art. 14, comma 4, che ai fini della determinazione dell’imposta il credito d’imposta venisse computato in aumento del reddito complessivo netto. Tale meccanismo — che per effetto dell’art. 92 TUIR si applicava anche all’IRPEG — rimase in vigore per il solo anno d’imposta 1988, dopo di ché il legislatore lo abrogò. La Corte di Cassazione aveva sollevato questione di costituzionalità in un contenzioso tra il Ministero delle finanze e la società Aviofer Breda s.p.a. sul diritto al rimborso del credito d’imposta per il 1988.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella formulazione originaria, e 92 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, nel giudizio sul rimborso del credito d’imposta della società Aviofer Breda s.p.a. per il periodo d’imposta 1988.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Quanto all’art. 76 Cost., la norma originaria del TUIR sulla imputazione del credito d’imposta rientrava nella delega legislativa, che consentiva al Governo di riordinare la materia delle imposte sui redditi anche innovando rispetto al passato. Quanto all’art. 3 Cost., la circostanza che la norma sia rimasta in vigore per il solo 1988 non integra una disparità di trattamento ingiustificata: la materia fiscale non impone scelte costituzionalmente vincolate e il legislatore può modificare la disciplina nel tempo, anche in periodi brevi, per ragioni di coordinamento.
Il principio
In materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nella modulazione della disciplina nel tempo, anche per periodi brevi, purché vi siano ragioni di coordinamento normativo. Il fatto che una norma sia rimasta in vigore per un solo anno fiscale non é di per sé sufficiente a configurare una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) o un eccesso di delega (art. 76 Cost.).
Domande e risposte
Che cos’é il credito d’imposta nel diritto tributario italiano?
Il credito d’imposta sui dividendi é un meccanismo che consente al socio di recuperare l’imposta già pagata dalla società distribuente sull’utile. In questo modo si evita la doppia imposizione economica sullo stesso reddito (prima in capo alla società, poi in capo al socio). Il TUIR del 1986 ne aveva regolato il funzionamento, prevedendo l’imputazione del credito a reddito.
Perché la norma vigente solo per il 1988 non viola l’art. 3 Cost.?
La Corte ha chiarito che la materia fiscale non implica «scelte costituzionalmente vincolate», per cui il legislatore può modulare la disciplina diversamente nel tempo, anche per periodi brevi, in presenza di esigenze di coordinamento. La disparità di trattamento tra contribuenti di anni diversi é una conseguenza inevitabile di ogni modifica normativa e non é di per sé irrazionale.
Che cosa significa eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost.?
L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare la funzione legislativa al Governo solo entro principi e criteri direttivi determinati e per tempo limitato. L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo va oltre i limiti fissati dalla legge delega. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la norma del TUIR rientrasse nell’ambito della delega.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: verifica se il TUIR abbia rispettato i limiti della legge delega che autorizzava il riordino delle imposte sui redditi.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: invocato per la diversità di trattamento tra contribuenti del 1988 rispetto ad altri anni.
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