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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933 (T.U. acque e impianti elettrici) nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente del Tribunale superiore delle acque pubbliche che sia astenuto, ricusato o legittimamente impedito. L’assenza di supplenti impediva di formare il collegio giudicante e pregiudicava la continuità della funzione giurisdizionale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche é un giudice speciale previsto dalla Costituzione per le controversie in materia di acque pubbliche. La sua composizione é fissata per legge e non sono previsti supplenti per i casi di astensione, ricusazione o impedimento di uno dei componenti. In un caso concreto, a seguito delle astensioni obbligatorie di alcuni componenti, era impossibile formare il collegio nel numero legale, rendendo di fatto paralizzata la funzione giurisdizionale. Il Tribunale stesso ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che non prevedevano supplenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza del 9 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede la nomina di supplenti dei membri effettivi in caso di astensione obbligatoria, ricusazione o impedimento, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto impugnato nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito. La mancanza di supplenti pregiudica la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, violando le garanzie costituzionali sul giusto processo e sul diritto alla tutela giurisdizionale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Il principio
Un tribunale speciale costituzionalmente previsto deve essere dotato di meccanismi che ne assicurino il funzionamento anche in caso di astensione, ricusazione o impedimento di uno o più componenti. La mancanza di supplenti, che impedisce la formazione del collegio e paralizza la funzione giurisdizionale, é incompatibile con i principi costituzionali del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Che cos’é il Tribunale superiore delle acque pubbliche?
È un organo giurisdizionale speciale, di rango equivalente a una corte d’appello, competente per le controversie relative alle acque pubbliche e agli impianti elettrici. È composto da consiglieri di Stato e magistrati della Corte dei conti e della Corte di cassazione, con sede a Roma.
Perché l’assenza di supplenti é incostituzionale?
Perché se un componente é obbligato ad astenersi e non esiste un supplente per sostituirlo, il collegio non può raggiungere il numero legale richiesto e il Tribunale non può pronunciarsi. Ciò viola il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e la continuità della funzione giurisdizionale.
Che effetti ha questa sentenza sull’organico del Tribunale superiore delle acque pubbliche?
La Corte ha accertato l’incostituzionalità della lacuna normativa, obbligando il legislatore a introdurre meccanismi di sostituzione. Non ha indicato quale meccanismo adottare, lasciando al legislatore la scelta dello strumento più idoneo per garantire il funzionamento del collegio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di azione in giudizio: una giurisdizione paralizzata per carenza di componenti ne impedisce l’esercizio.
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo: richiede un giudice precostituito per legge e in grado di funzionare.
- Art. 103 della Costituzione — Disciplina dei tribunali speciali, tra cui il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
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