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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 1033 del codice civile, che prevede la servitù coattiva di acquedotto ma non quella di metanodotto. Le situazioni dell’acqua e del gas metano non sono così omogenee da imporre come soluzione costituzionalmente obbligata l’estensione della servitù coattiva anche alle condutture del gas.
Di cosa si tratta
L’art. 1033 c.c. consente la costituzione coattiva della servitù di acquedotto: il proprietario di un fondo può essere obbligato a concedere il passaggio di una condotta idrica attraverso il suo terreno. La Corte d’appello di Milano chiedeva che la norma fosse estesa anche al metanodotto, sul presupposto che il gas metano soddisferebbe oggi un «bisogno della vita» analogo a quello dell’acqua e che le condutture del gas non siano più pericolose di quelle dell’acqua.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1033 c.c., nella parte in cui non prevede la costituzione coattiva della servitù di metanodotto, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione. La Cassazione aveva già escluso l’applicabilità analogica dell’art. 1033 al metanodotto, trattandosi di disposizione speciale non estensibile.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata. Pur riconoscendo che il gas metano è sempre più diffuso, la Corte ha rilevato che le utilità conseguibili dal metano — a differenza dell’acqua — possono essere acquisite anche con altre fonti di energia: ciò esclude la pretesa identità di situazioni. Estendere la servitù coattiva al metanodotto non è una soluzione costituzionalmente obbligata ma una scelta di politica legislativa. Peraltro, la stessa scelta di favorire la diffusione del gas metano non implica l’adozione di un modello coercitivo nei rapporti tra fondi: esistono altre modalità di approvvigionamento e la servitù potrebbe essere costituita per atto privato.
Il principio
Il principio di eguaglianza non impone al legislatore di estendere a situazioni solo parzialmente analoghe le stesse soluzioni normative. La diversa disciplina di acqua e gas metano è ragionevolmente giustificata dall’esistenza di fonti energetiche alternative al gas e da modalità diverse di approvvigionamento. L’estensione della servitù coattiva al metanodotto è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Esiste una servitù coattiva di metanodotto?
No, nel codice civile. L’art. 1033 c.c. la prevede solo per l’acquedotto. La servitù di gasdotto può essere costituita per accordo tra le parti o, per le grandi reti, in forza di leggi speciali settoriali, ma non in via coattiva per iniziativa del privato.
Perché la Corte non ha ritenuto obbligatorio estendere la norma al metanodotto?
Perché la Costituzione non impone una soluzione legislativa determinata quando le situazioni non sono pienamente omogenee: il gas ha fonti energetiche alternative, mentre l’acqua è un bene insostituibile. Spetta al legislatore valutare se e come introdurre servitù coattive nuove.
Il favor legislativo per la diffusione del metano implica la coercibilità dei proprietari dei fondi?
No. La Corte ha chiarito che una politica di incentivazione della diffusione del gas metano non equivale alla scelta di un modello coercitivo nei rapporti tra privati. L’estensione coattiva dei diritti di passaggio è una scelta autonoma del legislatore, non una conseguenza obbligata dell’indirizzo di favore verso il metano.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza delle differenziazioni normative
- Art. 42 della Costituzione — Proprietà privata e limiti per utilità sociale
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