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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 688, secondo comma, del codice penale, che puniva con l’arresto da tre a sei mesi chiunque fosse colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico se aveva già subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. Dopo la depenalizzazione del reato base (comma primo), questa norma aveva trasformato una circostanza aggravante in un autonomo reato d’autore, fondato sulla qualità personale del soggetto anziché sul disvalore del fatto.
Di cosa si tratta
L’art. 688 c.p. puniva originariamente la manifesta ubriachezza in luogo pubblico con l’arresto fino a sei mesi (comma primo) e con una pena più severa se l’autore aveva già riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (comma secondo, aggravante speciale). Il decreto legislativo n. 507 del 1999 ha depenalizzato il reato base del primo comma, trasformandolo in illecito amministrativo, ma ha lasciato in vigore il secondo comma. Di conseguenza, l’ubriachezza in luogo pubblico è diventata reato solo per chi avesse quel precedente penale, mentre per tutti gli altri era mero illecito amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 688, secondo comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, per irragionevolezza della disparità di trattamento (stessa condotta punita penalmente solo per una categoria di soggetti) e per violazione dei principi di legalità, offensività e finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata fondata. La Corte ha rilevato tre vizi distinti. Primo: l’irragionevolezza intrinseca di una fattispecie dove la medesima condotta è penalmente rilevante solo per determinati soggetti, senza che vi sia una diversità di disvalore del fatto. Secondo: la violazione del principio di offensività ex art. 25, secondo comma, Cost.: la norma puniva non tanto l’ubriachezza in sé quanto una qualità personale del soggetto (il precedente penale), configurando un vero e proprio reato d’autore. Terzo: la precedente condanna — divenuta elemento costitutivo del reato — vanificava la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto nulla il condannato poteva fare per cancellare quel «marchio».
Il principio
Il principio di offensività del reato, ricavato dall’art. 25, secondo comma, Cost., impedisce che la qualità personale di condannato per determinati delitti trasformi in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale. Costruire una fattispecie penale incentrata su un precedente penale anziché sul disvalore della condotta configura un reato d’autore costituzionalmente illegittimo.
Domande e risposte
Dopo questa sentenza, l’ubriachezza in luogo pubblico è ancora punita?
Sì, ma solo come illecito amministrativo per chiunque, in forza della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 507 del 1999. Il reato penale previsto dal secondo comma dell’art. 688 c.p. è stato eliminato per incostituzionalità.
Cos’è un reato d’autore e perché è incostituzionale?
Il reato d’autore punisce non il fatto commesso ma la qualità o la storia personale del soggetto. È incostituzionale perché viola il principio di offensività (la pena deve essere commisurata al disvalore del fatto, non alla persona) e il principio rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.: non si può rieducare qualcuno da un «marchio» che non può cancellare).
Il precedente penale può mai rilevare nella costruzione di una fattispecie di reato?
Sì, ma solo se la condotta conserva autonomo disvalore penale per tutti i soggetti. La Corte ha ribadito (richiamando la sentenza n. 370 del 1996 sull’art. 708 c.p.) che la precedente condanna può aggravare una fattispecie penale già autonomamente punibile, non costituire l’unico elemento che la rende penalmente rilevante.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza nella costruzione dei reati
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità e offensività del reato
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.