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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al divieto di installare impianti pubblicitari in assenza del piano generale comunale approvato. La norma non viola la libertà di iniziativa economica perché la legge n. 241 del 1990 già obbliga i Comuni a concludere il procedimento di adozione del piano entro trenta giorni, con possibilità di sindacare il loro eventuale inadempimento.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 507 del 1993 ha disciplinato l’installazione di impianti pubblicitari richiedendo l’approvazione da parte dei Comuni sia di un regolamento sia di un piano generale degli impianti (art. 3). L’art. 36, comma 8, disponeva che fino all’approvazione di tali atti i Comuni non potessero autorizzare nuovi impianti. Il Comune di Genova aveva respinto un’istanza del 1995 per installare un impianto su un sottoponte ferroviario, citando la mancata adozione del piano generale, approvato solo nel 1998.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Liguria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 507 del 1993, in riferimento all’art. 41 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo alcun termine per l’adozione del piano generale degli impianti, comprimeva la libertà di iniziativa economica in modo indeterminato nel tempo senza correlazione con alcun pubblico interesse.

La decisione della Corte

La questione non è fondata. La premessa del rimettente — che non vi sarebbe alcun termine per l’adozione del piano — è erronea: l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (applicabile anche agli atti pianificatori) impone alle P.A. di fissare il termine di conclusione di ciascun procedimento; in mancanza, il termine è di trenta giorni, superato il quale l’amministrazione è inadempiente e i soggetti interessati possono reagire con tutti i rimedi disponibili (risarcimento, ricorso avverso il silenzio, esecuzione del giudicato). La norma censurata non è quindi assoluta né illimitata nel tempo.

Il principio

Una norma che subordina l’esercizio di un’attività economica all’adozione di un atto pianificatorio comunale non viola l’art. 41 Cost. quando l’ordinamento già prevede un termine suppletivo (art. 2, legge n. 241/1990) entro cui l’amministrazione deve provvedere e strumenti di tutela in caso di inadempimento. La limitazione è ragionevole poiché tutela interessi costituzionali come l’ambiente, il paesaggio, l’arte e la sicurezza della viabilità.

Domande e risposte

Il Comune può bloccare indefinitamente le autorizzazioni per impianti pubblicitari?

No. Grazie all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, il Comune ha l’obbligo di adottare il piano generale degli impianti entro il termine fissato o, in mancanza, entro trenta giorni. Il ritardo configura un inadempimento sindacabile in sede amministrativa e dà diritto al risarcimento del danno.

La pubblicità rientra nella libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.?

Sì. La Corte di cassazione aveva già affermato che la pubblicità rientra nell’iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost. Tuttavia tale libertà può essere limitata da interessi costituzionali come la tutela dell’ambiente, del paesaggio, dell’arte e della sicurezza della viabilità, purché la limitazione sia ragionevole e non illimitata nel tempo.

Cosa può fare il privato se il Comune non adotta il piano degli impianti?

Può impugnare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, chiedere il risarcimento del danno per il ritardo e, una volta ottenuto un giudicato che accerti l’inadempienza, agire in sede esecutiva. Il decorso del termine suppletivo di trenta giorni ex art. 2, legge n. 241/1990 qualifica il comportamento dell’amministrazione come illegittimo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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