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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’inderogabilità del foro speciale previsto per le cause in cui siano parti dei magistrati (art. 30-bis c.p.c.). Il rimettente aveva omesso di verificare se fosse praticabile un’interpretazione che già riconoscesse tale inderogabilità, come indicato da una recente pronuncia della Cassazione.
Di cosa si tratta
L’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto nel 1998, prevede che le cause in cui sono parti magistrati siano di competenza del giudice del capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p., evitando così che il magistrato sia giudicato da colleghi dello stesso distretto. Il Tribunale di Napoli era investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato-giudice di pace dello stesso circondario e si chiedeva se tale competenza speciale fosse derogabile per accordo delle parti o se il giudice potesse rilevarla d’ufficio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità degli artt. 28, 30-bis, primo comma, e 38 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale dell’art. 30-bis e non prevedono il potere del giudice di rilevarla d’ufficio.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il rimettente aveva assunto come scontato che la competenza ex art. 30-bis fosse liberamente derogabile, ma una recentissima pronuncia della Cassazione (sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119) aveva invece già ritenuto tale competenza inderogabile, in quanto «compiutamente e specificamente determinata dalla legge» e idonea a derogare a qualsiasi altro foro anche se inderogabile. Il giudice a quo aveva dunque il compito di esaminare la praticabilità di questa interpretazione conforme, che avrebbe potuto superare i dubbi di costituzionalità senza necessità di intervento della Corte.
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se esista un’interpretazione delle norme impugnate che superi i prospettati dubbi. Quando una recente pronuncia della Corte di cassazione offre un’interpretazione costituzionalmente orientata, omettere di valutarne la praticabilità rende la questione inammissibile per carenza di motivazione sulla non praticabilità dell’interpretazione adeguatrice.
Domande e risposte
Il foro speciale per le cause con parti magistrati è derogabile?
Secondo la Corte di cassazione (n. 7119/2002, richiamata dalla Corte costituzionale) la competenza territoriale dell’art. 30-bis c.p.c. è inderogabile, essendo specificamente determinata dalla legge e idonea a derogare anche ai fori ordinari inderogabili. La questione di inderogabilità era già stata risolta in via interpretativa senza bisogno di intervento costituzionale.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
Perché il rimettente non aveva valutato la praticabilità dell’interpretazione adeguatrice. L’inammissibilità in questi casi segnala che spettava al giudice a quo risolvere il problema con gli strumenti interpretativi prima di rivolgersi alla Corte.
Il giudice di pace è considerato «magistrato» ai sensi dell’art. 30-bis c.p.c.?
Il rimettente ha sostenuto, con motivazione non implausibile secondo la Corte, che il termine «magistrati» dell’art. 30-bis si estende anche ai magistrati onorari, tra cui i giudici di pace, in forza dell’ampia formulazione della norma. La Corte ha dichiarato ammissibile la questione sotto questo profilo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza della disciplina processuale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e tutela in giudizio
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale precostituito per legge
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e imparzialità del giudice
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