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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405 del codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), nella parte in cui prevede pene più gravi per il turbamento di funzioni del culto cattolico rispetto alle pene più lievi dell’art. 406 per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. La laicità dello Stato impone equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni religiose.
Di cosa si tratta
Il codice penale del 1930 prevedeva due regimi sanzionatori distinti per il turbamento delle funzioni religiose: l’art. 405 puniva più severamente il turbamento delle cerimonie del culto cattolico, mentre l’art. 406 stabiliva una pena diminuita per gli stessi fatti commessi ai danni di altri culti «ammessi» dallo Stato. Questa disparità — frutto dell’ideologia del regime fascista che privilegiava il cattolicesimo come fattore di unità nazionale — era rimasta in vigore nell’ordinamento repubblicano.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 405 del codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), nella parte in cui prevede per il turbamento del culto cattolico un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello stabilito dall’art. 406 per i medesimi fatti commessi contro altri culti.
La decisione della Corte
Con sentenza depositata il 9 luglio 2002, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405 del codice penale nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall’art. 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. La pronuncia estende alla tutela penale del turbamento delle funzioni religiose i principi già affermati con la sentenza n. 329 del 1997 per il reato di vilipendio.
Il principio
Il principio di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni religiose, è incompatibile con una tutela penale più intensa per il culto cattolico rispetto agli altri culti. Gli artt. 3 e 8 della Costituzione impongono che le stesse condotte penalmente sanzionate ricevano lo stesso trattamento indipendentemente da quale confessione religiosa sia coinvolta.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 405 del codice penale dichiarato incostituzionale?
L’art. 405 c.p. puniva con la reclusione fino a due anni chiunque impedisse o turbasse l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico tenute con l’assistenza di un ministro del culto o in luogo destinato al culto. L’art. 406 prevedeva invece una pena diminuita per gli stessi fatti commessi contro i culti non cattolici.
Quali articoli della Costituzione vietano la disparità di tutela tra le religioni?
L’art. 3 Cost. garantisce l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione, e l’art. 8 Cost. afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Insieme, questi principi esprimono il valore della laicità dello Stato.
Questa sentenza è la prima sul tema della parità di tutela religiosa?
No. La Corte aveva già dichiarato nel 1997 (sentenza n. 329) l’incostituzionalità dell’art. 404, primo comma, c.p. per il reato di vilipendio di cose sacre, nella parte in cui prevedeva una pena maggiore per le cose del culto cattolico rispetto a quelle degli altri culti. La sentenza n. 327/2002 applica gli stessi principi al reato di turbamento delle funzioni religiose.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza senza distinzione di religione, parametro fondamentale
- Art. 8 della Costituzione — eguaglianza delle confessioni religiose davanti alla legge, parametro fondamentale
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