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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 669-quinquies e 669-octies, quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all’arbitrato irrituale. Il giudice rimettente chiedeva di colmare la lacuna normativa riguardante la competenza cautelare e i termini per instaurare l’arbitrato libero, ma tale intervento richiedeva scelte discrezionali riservate al legislatore.
Di cosa si tratta
Nell’arbitrato irrituale (o libero), a differenza di quello rituale, le parti demandano la risoluzione della controversia a soggetti privati attraverso un contratto, senza che il lodo abbia efficacia di sentenza. Il codice di procedura civile disciplina la competenza per i provvedimenti cautelari in pendenza di clausola compromissoria (art. 669-quinquies) e i termini entro cui avviare il giudizio di merito dopo un provvedimento cautelare (art. 669-octies, c. 5). Il Tribunale di Torino riteneva queste norme lacunose per l’arbitrato irrituale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-quinquies c.p.c. nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario per i provvedimenti cautelari anche in caso di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, e dell’art. 669-octies, quinto comma, c.p.c. nella parte in cui non stabilisce termini per instaurare il procedimento di arbitrato irrituale dopo la concessione della misura cautelare.
La decisione della Corte
Con ordinanza depositata il 5 luglio 2002, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’accoglimento richiederebbe l’adozione di scelte normative (individuazione del giudice competente e dei termini) riservate alla discrezionalità del legislatore.
Il principio
Quando la risposta alla questione di legittimità costituzionale richiederebbe l’adozione di scelte di carattere tipicamente legislativo — come stabilire quale giudice sia competente o fissare un termine processuale — la Corte costituzionale non può intervenire in sostituzione del legislatore. La questione è inammissibile per quel che attiene alle lacune da colmare con opzioni multiple.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale?
L’arbitrato rituale (artt. 806 ss. c.p.c.) produce un lodo che, dopo l’omologazione, ha efficacia di sentenza. L’arbitrato irrituale è invece fondato su un contratto tra le parti: la decisione degli arbitri ha natura contrattuale e non può essere eseguita direttamente come un provvedimento giudiziario.
Perché la lacuna normativa nell’arbitrato irrituale non può essere colmata dalla Corte costituzionale?
Perché non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata: le possibili regole di competenza cautelare e di termini per l’arbitrato irrituale sono molteplici, e la scelta tra esse spetta al legislatore. La Corte può eliminare norme incostituzionali, ma non può creare regole che richiedono discrezionalità legislativa.
Cosa succede in pratica a chi ottiene un provvedimento cautelare in una controversia devoluta ad arbitrato irrituale?
Al momento della pronuncia (2002), la questione era disciplinata in modo lacunoso: il codice non indicava espressamente il giudice competente né i termini per avviare il procedimento arbitrale. Il Tribunale rimettente segnalava il problema, ma la Corte ha ritenuto di non poter intervenire.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, parametro della questione
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