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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 203/1982 sui contratti agrari, nella parte in cui ancorano il calcolo del canone di equo affitto al reddito dominicale del catasto del 1939. A distanza di oltre sessant’anni, quei dati catastali non rispecchiano più le caratteristiche effettive dei terreni agricoli e non consentono di fissare canoni equi, come richiede l’art. 44 della Costituzione.
Di cosa si tratta
I contratti di affitto dei fondi rustici prevedono un canone di equo affitto determinato per legge. La legge del 1982 stabiliva che il canone si calcolasse moltiplicando il reddito dominicale — ossia il valore del terreno ai fini catastali — per determinati coefficienti. Il problema è che il reddito dominicale di riferimento era ancora quello stabilito dal regio decreto-legge del 1939, un catasto risalente a oltre sessant’anni prima. Nel 2002 quei dati erano ormai del tutto scollegati dalla realtà agraria italiana.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pesaro, sezione specializzata agraria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale del catasto del 1939. Il giudizio aveva ad oggetto una domanda di fissazione del canone in misura maggiore di quella corrisposta dall’affittuario.
La decisione della Corte
Con sentenza depositata il 5 luglio 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Il meccanismo basato sul catasto del 1939 è privo di qualsiasi razionale giustificazione: esistono dati catastali più recenti e comunque quel catasto ha perso l’idoneità a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni agricoli. La Corte ha rilevato di aver già segnalato questa criticità nella sentenza n. 139 del 1984, ma il legislatore non era intervenuto.
Il principio
Il protrarsi del ricorso a dati catastali obsoleti (risalenti al 1939) come base di calcolo del canone di equo affitto dei fondi rustici contrasta con l’art. 44 della Costituzione, che impone equi rapporti sociali nella proprietà terriera, e con gli artt. 3 e 42 Cost. La scelta del diverso criterio di calcolo spetta al legislatore.
Domande e risposte
Come si calcolava il canone di equo affitto dei fondi rustici prima di questa sentenza?
Il canone si otteneva moltiplicando il reddito dominicale del catasto del 1939 per coefficienti fissati da commissioni tecniche provinciali in apposite tabelle, o in assenza di tabelle per settanta (coefficiente provvisorio dell’art. 9, comma 4, l. 203/1982).
Perché il catasto del 1939 era diventato incostituzionale come riferimento?
A distanza di oltre sessant’anni dall’impianto di quel catasto, i valori da esso risultanti non rispecchiavano più le caratteristiche effettive dei terreni, portando a canoni irrisori o simbolici. La Corte aveva già segnalato questo problema nel 1984, ma il legislatore non aveva adottato la nuova disciplina prevista dall’art. 62 della stessa legge del 1982.
Dopo la sentenza, come doveva essere determinato il canone?
La Corte ha precisato che la scelta del nuovo criterio di calcolo spetta al legislatore e non poteva essere effettuata dalla Corte stessa. La dichiarazione di incostituzionalità di entrambe le norme (artt. 9 e 62) era necessaria perché i coefficienti dell’art. 9 erano stati calibrati proprio sulla vetustà del catasto di riferimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata, parametro della questione
- Art. 44 della Costituzione — equi rapporti sociali nella proprietà terriera, norma fondamentale violata
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