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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso della Regione Siciliana contro l’art. 1 del d.l. n. 179/2001, che istituiva sezioni stralcio per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa, senza prevedere la designazione regionale di alcuni componenti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Il decreto-legge non era stato convertito in legge, e non si erano prodotti effetti.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva impugnato in via principale l’art. 1 del d.l. n. 179 del 18 maggio 2001, che prevedeva l’istituzione di sezioni stralcio presso i TAR, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per smaltire l’arretrato di controversie. La Regione lamentava che la norma non prevedesse la partecipazione della Giunta regionale nella designazione di componenti per il CGA siciliano, ledendo le proprie prerogative statutarie.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, in riferimento all’art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana, per violazione delle prerogative statutarie dell’autonomia speciale siciliana e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il decreto-legge n. 179/2001 non era stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni, come risultava dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001. Non si erano prodotti effetti: non era stata avviata l’attuazione delle previste sezioni stralcio, né era intervenuta sanatoria. Non sussistevano quindi rapporti giuridici da regolare.

Il principio

La mancata conversione di un decreto-legge nel termine costituzionale determina la sua inefficacia ex tunc. Se il decreto non ha prodotto effetti concreti da regolare, la questione di legittimità costituzionale dello stesso è inammissibile per carenza di oggetto.

Domande e risposte

Cosa succede se un decreto-legge non viene convertito?

L’art. 77 Cost. prevede che i decreti-legge perdano efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il Parlamento può tuttavia regolare con legge i rapporti sorti durante la vigenza del decreto. Se non lo fa, tutti gli effetti del decreto vengono meno retroattivamente.

Cos’è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana?

Il CGA è l’organo di appello della giustizia amministrativa nella Regione Siciliana, in sostituzione del Consiglio di Stato. È istituito dallo statuto speciale siciliano e da norme specifiche. La sua composizione riflette le prerogative dell’autonomia regionale: parte dei componenti è designata dalla Regione.

Perché la Regione aveva sollevato la questione in via principale?

Il ricorso in via principale consente alle Regioni di impugnare direttamente le leggi statali (o i decreti aventi forza di legge) davanti alla Corte costituzionale, senza aspettare che la questione sorga in un giudizio ordinario. È lo strumento principale per tutelare le prerogative dell’autonomia regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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