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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge n. 1204/1971, nella parte in cui computava nel limite dei sessanta giorni l’aspettativa per assistere un figlio portatore di handicap. Il rimettente non aveva tenuto conto che la norma era già stata abrogata e sostituita da una disciplina che risolveva il problema denunciato.

Di cosa si tratta

Una lavoratrice si trovava in aspettativa non retribuita per assistere un figlio maggiore di tre anni con handicap. Rimasta incinta, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria pre-parto era assente da più di sessanta giorni. La norma censurata le negava l’indennità di maternità perché non escludeva dal computo dei sessanta giorni il periodo di aspettativa per assistenza a figlio disabile. Il Tribunale di Brescia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di assenza già escluse dal computo dalla giurisprudenza costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni il periodo di aspettativa fruito per assistere un figlio portatore di handicap.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La norma censurata era stata abrogata il 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001), prima che il Tribunale di Brescia sollevasse la questione il 28 maggio 2001. L’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001 prevedeva espressamente che nel computo dei 60 giorni non si tenesse conto del congedo parentale fruito per una precedente maternità. Il rimettente avrebbe dovuto conoscere questa norma e motivare sulla persistente rilevanza del dubbio.

Il principio

Il giudice rimettente non può ignorare il ius superveniens: se la norma censurata è stata abrogata prima della rimessione, l’ordinanza deve motivare adeguatamente perché la norma abrogata rimanga rilevante nel caso concreto, pena l’inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Qual è la regola attuale sul computo del periodo di assenza pre-parto per l’indennità di maternità?

Il d.lgs. n. 151/2001 prevede che l’indennità di maternità spetti per il congedo di maternità obbligatorio (due mesi prima del parto e tre dopo). Per verificare il diritto all’indennità, i periodi di congedo parentale e quelli per assistenza a familiari con disabilità non pregiudicano il diritto all’indennità di maternità per la nuova gravidanza.

La lavoratrice che assiste un figlio disabile con la legge 104 può anche usufruire del congedo di maternità?

Sì. La normativa attuale distingue nettamente il congedo di maternità (tutela della salute della madre e del nascituro, art. 32 d.lgs. n. 151/2001) dai permessi per assistenza a disabili (legge n. 104/1992). I due istituti sono autonomi e non si escludono a vicenda. La lavoratrice può fruire del congedo di maternità indipendentemente dai permessi o aspettative utilizzati per assistere il figlio disabile.

La Corte costituzionale aveva già dichiarato illegittima questa norma in un caso analogo?

Sì. Con la sentenza n. 106/1980, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 della legge n. 1204/1971 nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni l’assenza facoltativa non retribuita fruita per una precedente maternità. Il rimettente aveva quindi precedenti favorevoli, ma la questione era diventata irrilevante per l’abrogazione nel frattempo intervenuta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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