Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983, che nel rinviare all’art. 299 c.c. imponeva al minore adottato in casi particolari di anteporre il cognome dell’adottante al proprio. La norma non sacrifica l’identità personale del minore, poiché il cognome originario non viene cancellato ma viene mantenuto in posizione posticipata.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento per adozione in casi particolari ex art. 44, lettera b), della legge n. 184/1983 — in cui il coniuge della madre biologica intendeva adottare il figlio naturale di lei — la Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che imponeva automaticamente la posposizione del cognome originario del minore a quello dell’adottante, senza consentire al giudice alcuna valutazione discrezionale nell’interesse del minore.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Torino — sezione per i minorenni — ha impugnato l’art. 55 della legge n. 184/1983 in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che l’automatismo della norma (anteporre sempre il cognome dell’adottante) non consentisse di valutare, caso per caso, quale cognome fosse più idoneo alla formazione dell’identità del minore nella nuova famiglia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. A differenza dei casi decisi con le sentenze n. 13/1994 e n. 297/1996 — in cui la sostituzione automatica del cognome originario cancellava un tratto essenziale dell’identità personale già consolidata — nell’adozione in casi particolari il cognome originario non viene soppresso ma rimane in posizione posticipata, e la sola scelta della posizione dei due cognomi non costituisce violazione del diritto della personalità.
Il principio
Il cognome è un diritto fondamentale della personalità tutelato dall’art. 2 Cost. e ne è incostituzionale la soppressione automatica. Tuttavia, la sola posposizione del cognome originario rispetto a quello dell’adottante, che mantiene il primo come parte del nome complessivo, non costituisce una violazione del diritto all’identità personale del minore adottato in casi particolari.
Domande e risposte
Cosa accade al cognome di un minore adottato in casi particolari?
Secondo l’art. 55 della legge n. 184/1983, che rinvia all’art. 299 c.c., il minore assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Il cognome originario rimane quindi, ma in posizione posticipata.
In quali casi l’adozione si realizza «in casi particolari»?
L’art. 44 della legge n. 184/1983 prevede l’adozione in casi particolari quando, ad esempio, il minore è orfano di entrambi i genitori e non può accedere all’adozione ordinaria, oppure quando il coniuge intende adottare il figlio naturale dell’altro coniuge (il caso oggetto del giudizio), o ancora quando vi è un rapporto affettivo consolidato con persona non coniugata.
Quando la sostituzione automatica del cognome è invece incostituzionale?
Secondo le sentenze n. 13/1994 e n. 297/1996, l’automatismo è incostituzionale quando determina la totale cancellazione del cognome con cui il soggetto era già conosciuto nell’ambiente sociale e che era divenuto un segno autonomo e distintivo della sua identità personale, senza lasciare al giudice la possibilità di valutare il diritto a mantenerlo.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritto fondamentale all’identità personale, incluso il cognome
- Art. 30 della Costituzione — Diritti e doveri dei genitori verso i figli, anche adottivi
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.