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Il Governo aveva impugnato, prima della promulgazione, una seconda delibera legislativa della Regione Liguria che istituiva la categoria del “paesaggio protetto” e modificava il regime delle aree protette regionali. Con la riforma del Titolo V del 2001, il controllo preventivo delle leggi regionali è stato abolito e la Corte ha dichiarato improcedibile anche questo ricorso.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato una seconda delibera legislativa della Regione Liguria (sempre riapprovata il 10 ottobre 2000), connessa a quella di cui all’ordinanza n. 247/2002, che introduceva nell’art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995 la categoria del “paesaggio protetto” e modificava ulteriori norme sul regime delle aree protette. Secondo il Governo, la delibera diminuiva la soglia di tutela ambientale e consentiva attività venatoria in aree che avrebbero dovuto restare protette.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000 (“Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio”), in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e all’art. 9 della Costituzione.

La decisione della Corte

Come per l’ordinanza n. 247/2002, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abolito il procedimento preventivo di impugnazione governativa delle delibere legislative regionali. Anche in questo giudizio l’Avvocatura aveva depositato atto di rinuncia, non accettato dalla Regione Liguria.

Il principio

Il nuovo art. 127 della Costituzione, come riformulato dalla l. cost. n. 3/2001, prevede esclusivamente un controllo successivo alla promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali. I ricorsi già proposti secondo il vecchio procedimento preventivo sono improcedibili, indipendentemente dal merito delle censure mosse e dall’eventuale rinuncia non accettata.

Domande e risposte

La categoria del “paesaggio protetto” introdotta dalla Liguria era compatibile con la legge quadro nazionale sulle aree protette?

La Corte non si è pronunciata nel merito per effetto della dichiarazione di improcedibilità. La questione della compatibilità della categoria del “paesaggio protetto” con la legge n. 394/1991 e con le norme sulla caccia non è stata esaminata dalla Corte in questo giudizio.

L’istituzione di nuove categorie di aree protette regionali rientra nella competenza regionale?

Le Regioni hanno competenza in materia di parchi e riserve naturali regionali, nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legge nazionale (legge quadro n. 394/1991). L’introduzione di nuove categorie di tutela è possibile se non riduce il livello di protezione previsto dalla legge-quadro.

Quale è la differenza tra i giudizi di cui alle ordinanze n. 247 e n. 248 del 2002?

Entrambi riguardano delibere legislative della Regione Liguria del 10 ottobre 2000 in materia di aree protette. La n. 247 riguarda la classificazione e il regime di protezione dei parchi naturali regionali; la n. 248 riguarda l’introduzione della categoria del “paesaggio protetto” e altre modifiche al sistema di tutela territoriale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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