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Il Governo aveva impugnato, secondo il vecchio procedimento ex art. 127 Cost., una delibera legislativa della Regione Liguria che modificava la disciplina delle aree protette regionali ammettendo temporaneamente la caccia in alcune zone parco. Con la riforma del Titolo V del 2001, il controllo preventivo è stato abolito e la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato una delibera legislativa della Regione Liguria (riapprovata il 10 ottobre 2000) che modificava la legge regionale n. 12 del 1995 sulle aree protette. Secondo la difesa erariale, la delibera avrebbe consentito l’attività venatoria in parti dei parchi regionali, in violazione delle leggi nazionali n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) e n. 157 del 1992 (protezione della fauna selvatica). Anche l’Avvocatura aveva poi depositato atto di rinuncia al ricorso, ma la Regione Liguria non aveva accettato la rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000 (modifiche alla legge regionale n. 12 del 1995 e successive modifiche sul riordino delle aree protette), in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abolito il procedimento di controllo preventivo di costituzionalità sulle delibere legislative regionali. Il nuovo art. 127 Cost. prevede che il Governo possa impugnare le leggi regionali solo dopo la promulgazione e pubblicazione, entro sessanta giorni. Il ricorso proposto in base al vecchio art. 127 Cost. è divenuto pertanto improcedibile.
Il principio
I ricorsi del Governo proposti prima della riforma del 2001 contro delibere legislative regionali non ancora promulgate sono improcedibili a seguito della soppressione del controllo preventivo di costituzionalità. Nemmeno la rinuncia dell’Avvocatura al ricorso, non accettata dalla Regione, produce effetti diversi: la decisione è comunque l’improcedibilità.
Domande e risposte
Cosa accade se il Governo rinuncia al ricorso davanti alla Corte costituzionale?
La rinuncia al ricorso, per produrre effetti, deve essere accettata dalla controparte. In assenza di accettazione, il giudizio prosegue e la Corte decide secondo le regole ordinarie, come avvenuto nel caso di specie dove la decisione è stata di improcedibilità per ragioni diverse dalla rinuncia.
Le Regioni possono disciplinare autonomamente la caccia nei parchi regionali?
La disciplina delle aree protette vede un intreccio tra competenza statale (legge quadro n. 394/1991 e legge n. 157/1992 sulla protezione della fauna) e competenza regionale. Le Regioni possono disciplinare le aree protette regionali nei limiti dei principi fondamentali statali, che includono il divieto di caccia nelle aree protette.
Dopo l’improcedibilità del ricorso, la delibera regionale impugnata ha prodotto effetti?
L’improcedibilità riguarda il ricorso proposto contro la delibera prima della promulgazione. La legge regionale, una volta promulgata e pubblicata, acquista efficacia e può essere impugnata con il nuovo procedimento post-riforma.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale, citato nel ricorso come valore da proteggere
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, profilo centrale della questione nel contesto della riforma del 2001
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