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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Padova in merito alla questione sui canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione Veneto. La riforma del Titolo V del 2001 aveva modificato i parametri costituzionali invocati (artt. 115 e 117 Cost.), imponendo un riesame della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Di cosa si tratta
L’art. 18 della legge della Regione Veneto n. 10/1996 consentiva che, per le cd. «area sociale» e «area di decadenza», il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) fosse fissato, in conformità alle delibere del CIPE, in misura superiore al canone equo stabilito dalla legge n. 392/1978. Il Tribunale di Padova aveva sollevato la questione nel corso di una controversia tra inquilini e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Padova ha impugnato l’art. 18 della l.r. Veneto n. 10/1996 in riferimento agli artt. 3, 70, 115 e 117 della Costituzione, sostenendo che la Regione, priva di competenza legislativa in materia, non potesse modificare una situazione normativa statuita con legge ordinaria statale mediante deliberazione del CIPE.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. La legge costituzionale n. 3/2001 aveva sostituito l’intero testo dell’art. 117 Cost. e abrogato l’art. 115 Cost.: due dei parametri invocati erano quindi radicalmente mutati. Secondo un principio consolidato, la Corte deve restituire gli atti al rimettente affinché riesamini i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.
Il principio
Quando il parametro costituzionale invocato viene sostanzialmente modificato da una revisione costituzionale successiva all’ordinanza di rimessione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo assetto normativo.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 115 della Costituzione prima dell’abrogazione?
L’art. 115 Cost. (nel testo previgente) riconosceva le Regioni come enti autonomi con propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. La riforma del 2001 ne ha assorbito il contenuto nel nuovo art. 114 Cost. e lo ha formalmente abrogato.
Cosa cambia con il nuovo art. 117 della Costituzione del 2001?
Il nuovo art. 117 ridefinisce completamente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, introducendo la distinzione tra competenza esclusiva statale, competenza concorrente e competenza residuale regionale, con effetti rilevanti sulla valutazione della legittimità delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Chi pagava i canoni più alti nella controversia principale?
Gli inquilini degli alloggi ERP classificati nell’«area sociale» (redditi bassissimi) e nell’«area di decadenza» (redditi troppo elevati per i requisiti ERP). Il tribunale rimettente riteneva irragionevole applicare a chi versa nell’«area sociale» un canone superiore a quello equo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro modificato dalla riforma del 2001
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