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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’esonero dalla base imponibile contributiva delle quote versate dai lavoratori al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione. Il Pretore rimettente non aveva motivato in modo univoco sulla necessità di applicare la norma impugnata alla controversia.
Di cosa si tratta
L’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 prevedeva che i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione fossero esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, senza distinguere tra la quota a carico dei datori di lavoro e quella a carico dei lavoratori. Il Pretore di Bolzano aveva sollevato la questione nel corso di una controversia tra una società di spedizioni e l’INPS per presunte omissioni contributive.
La questione di legittimità costituzionale
Il Pretore di Bolzano ha impugnato l’art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44/1985 in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla base imponibile anche la quota contributiva a carico dei lavoratori, che è una quota di retribuzione accantonata su conti individuali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente aveva esplicitamente dubitato dell’applicabilità della norma alla fattispecie — ipotizzando che le clausole relative al finanziamento del Fondo fossero colpite da nullità ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 297/1982 — senza risolvere tale questione interpretativa. In questo modo il giudice a quo si era sottratto all’obbligo di motivare in modo univoco e non perplesso sulla necessità di applicare la norma impugnata.
Il principio
Il giudice rimettente non può delegare alla Corte costituzionale la soluzione di questioni interpretative sulla cui soluzione dipende la rilevanza della questione di legittimità costituzionale: la motivazione sulla rilevanza deve essere univoca e non perplessa.
Domande e risposte
In cosa consiste il vizio di motivazione rilevato dalla Corte?
Il Pretore aveva motivato sull’applicabilità della norma impugnata in modo «perplesso»: aveva sollevato il dubbio che le clausole contrattuali sul Fondo fossero nulle (il che avrebbe reso inapplicabile la norma), senza prendere posizione su tale questione pregiudiziale, demandando implicitamente alla Corte anche questa soluzione.
Perché la quota a carico dei lavoratori solleva dubbi diversi rispetto a quella dei datori di lavoro?
Perché i versamenti al Fondo vengono accreditati su conti individuali e restituiti con interessi alla cessazione del lavoro: la quota a carico del lavoratore è quindi, nella sostanza, una quota di retribuzione accantonata, che rientrerebbe nel concetto di retribuzione imponibile.
Quali parametri costituzionali erano stati invocati?
Gli artt. 2 e 38 della Costituzione (principio di solidarietà e tutela previdenziale) e l’art. 3 (principio di eguaglianza e ragionevolezza), in quanto l’esonero avrebbe favorito solo i lavoratori iscritti a quel Fondo specifico rispetto agli altri lavoratori.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale, parametro invocato
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