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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 545 del codice di procedura civile, che predetermina in un quinto la quota dello stipendio pignorabile. Il giudice rimettente chiedeva che tale quota fosse affidata alla discrezionalità del giudice per tutelare il diritto alla salute del debitore.
Di cosa si tratta
L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce limiti alla pignorabilità delle retribuzioni dei lavoratori, fissando in un quinto la quota massima pignorabile per crediti ordinari. Il Tribunale di Ancona, in una procedura esecutiva in cui il debitore esecutato aveva proposto opposizione, aveva dubitato che la predeterminazione legislativa di tale soglia, senza possibilità per il giudice di modularla tenendo conto della situazione concreta, violasse il diritto alla salute del debitore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento all’art. 32, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 del codice di procedura civile, «nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l’importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze di debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto, costituzionalmente garantito, alla salute».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che il legislatore ha già tenuto conto delle esigenze di protezione del debitore fissando la soglia del quinto, e che esistono istituti giuridici (condoni, dilazioni, rateizzazioni) suscettibili di alleviare il pagamento, rimessi all’iniziativa del debitore stesso. Il diritto alla salute non impone che la quota pignorabile sia lasciata alla discrezionalità del giudice caso per caso.
Il principio
La predeterminazione legislativa della quota dello stipendio pignorabile nella misura di un quinto (art. 545 c.p.c.) non viola il diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione: il legislatore ha già effettuato il bilanciamento tra le esigenze del debitore e quelle del creditore, e non è costituzionalmente necessario affidare tale bilanciamento alla discrezionalità del giudice nel singolo caso.
Domande e risposte
Qual è la quota massima pignorabile dello stipendio?
L’art. 545 c.p.c. prevede che i crediti da lavoro dipendente siano pignorabili nella misura di un quinto (20%) per crediti ordinari. Per crediti alimentari il limite può essere diverso, secondo quanto stabilito dal giudice. La legge ha successivamente introdotto ulteriori limiti per proteggere le somme necessarie al sostentamento del debitore.
Il debitore può opporsi al pignoramento dello stipendio?
Sì. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando ritiene che il pignoramento sia illegittimo, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali del procedimento. Può anche chiedere la rateizzazione o la dilazione del debito per evitare l’esecuzione forzata.
Il limite del quinto si applica anche alle pensioni?
Sì, in linea di principio anche le pensioni sono soggette al limite del quinto di pignorabilità. Tuttavia, la legge prevede che le pensioni non siano pignorabili al di sotto dell’ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con alcune differenze applicative rispetto alle retribuzioni da lavoro dipendente.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.