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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 4-ter, commi 1 e 2, del d.l. n. 82/2000 convertito in legge n. 144/2000, che disciplina i termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. Il Tribunale di Rossano lamentava una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 82/2000, convertito nella legge n. 144/2000, ha introdotto l’art. 4-ter che prevede termini specifici per la custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. Il Tribunale di Rossano, nel corso di un procedimento penale a carico di più imputati, aveva dubitato che tale disciplina creasse disparità di trattamento e comprimesse ingiustificatamente il diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Rossano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha rilevato che la censura relativa all’art. 24 (diritto di difesa) era stata proposta come profilo derivato dall’ipotizzata compromissione del principio di uguaglianza: venuto meno il vizio principale, anche il profilo derivato non poteva trovare accoglimento.

Il principio

I termini di custodia cautelare previsti per il giudizio abbreviato non violano né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa. La censura relativa all’art. 24 Cost., proposta come conseguenza derivata della violazione dell’art. 3 Cost., non ha autonomia propria e decade con la manifesta infondatezza del profilo principale.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio abbreviato e quali termini di custodia cautelare prevede?

Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al dibattimento ordinario in cui il processo si celebra sulla base degli atti di indagine, senza istruttoria dibattimentale. Per bilanciare la rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato, la legge prevede la riduzione di un terzo della pena. I termini di custodia cautelare in tale rito hanno durata propria, diversa da quella prevista per il dibattimento.

Perché la questione sull’art. 24 Cost. è stata considerata non autonoma?

Il giudice rimettente aveva prospettato la violazione del diritto di difesa solo come conseguenza della presunta violazione del principio di uguaglianza: «se c’è disparità, allora anche la difesa è compromessa». La Corte ha chiarito che tale impostazione non attribuisce autonomia alla censura ex art. 24 Cost., che decade unitamente al vizio principale.

Quando la custodia cautelare nel giudizio abbreviato può essere illegittima?

La custodia cautelare è illegittima quando mancano i presupposti di legge (gravi indizi di colpevolezza e una delle esigenze cautelari tipiche: fuga, inquinamento prove, recidiva), oppure quando i termini di durata massima sono stati superati. Il superamento dei termini comporta la scarcerazione automatica dell’imputato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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