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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile nella parte in cui non estende il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore subordinato per danni da malattia professionale di cui sia responsabile il datore di lavoro. La norma violava l’art. 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile attribuisce un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro ai crediti dei lavoratori dipendenti. Nel caso in esame, due ex dipendenti di una società in concordato preventivo avevano chiesto di essere ammessi alla procedura con il privilegio di cui alla norma citata, per i crediti relativi a danni derivanti da malattia professionale contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa. Il Tribunale di Alessandria aveva dubitato che l’esclusione di tali crediti dal privilegio violasse il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, «nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte indicata. Ha rilevato la totale omogeneità del credito per danni da malattia professionale rispetto al credito per danni da infortunio sul lavoro, già tutelato con privilegio dalla sentenza n. 326/1983: in entrambi i casi si tratta di crediti per il risarcimento di danni imputabili al datore di lavoro, arrecati alla persona del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa e non soddisfatti attraverso prestazioni previdenziali obbligatorie.
Il principio
Il privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. deve estendersi anche al credito del lavoratore per danni da malattia professionale imputabile al datore di lavoro, in quanto tale credito è del tutto omologo a quello per danni da infortunio sul lavoro, già assistito dal privilegio: trattarli diversamente viola l’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è il privilegio generale sui mobili in caso di fallimento?
In una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo), i creditori non vengono pagati tutti allo stesso modo. I crediti privilegiati vengono soddisfatti con precedenza rispetto a quelli chirografari. Il privilegio generale sui mobili attribuisce al creditore il diritto di essere preferito sugli altri creditori nel riparto del ricavato della liquidazione dei beni mobili del debitore.
Qual è la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro ai fini del privilegio?
Prima di questa sentenza, il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c. era stato esteso ai danni da infortunio sul lavoro (sentenza n. 326/1983) ma non a quelli da malattia professionale. La Corte ha rimosso questa disparità, ritenendo i due crediti assolutamente omologhi.
Quando il datore di lavoro è responsabile della malattia professionale?
Il datore di lavoro è responsabile della malattia professionale quando si accerta che essa è stata causata dall’esposizione a rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per i quali il datore non ha adottato le misure di sicurezza previste dalla legge. In tal caso, oltre all’indennizzo INAIL, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno differenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra situazioni omologhe
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.