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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla tariffa delle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio (d.lgs. n. 230/1991) e ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna riguardo alle disposizioni della legge regionale n. 23/1997 che assoggettavano a ulteriore autorizzazione l’apertura di filiali di agenzie già autorizzate, in quanto era intervenuta una riforma normativa rilevante.

Di cosa si tratta

Un’agenzia di viaggi con sede in provincia di Parma aveva comunicato alle Province di Bologna e Ferrara che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998 che aveva dichiarato illegittime norme analoghe della legge lombarda, non si riteneva più tenuta a munirsi di ulteriori autorizzazioni provinciali per operare con le proprie filiali in altri territori. Le Province avevano respinto tale impostazione, richiamando le disposizioni della legge regionale emiliana n. 23/1997 ancora vigenti. Il TAR aveva sollevato questioni di legittimità sia sulla legge regionale sia sulla tariffa delle tasse di concessione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 6, commi 1, lettera g), e 3, e 8, commi 4 e 6, della legge regionale n. 23/1997 (Emilia-Romagna), e della Voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991 (tasse sulle concessioni regionali), in riferimento agli artt. 41, 117 e 120 della Costituzione nonché al diritto comunitario, nella parte in cui assoggettavano a nuove autorizzazioni le filiali di agenzie già autorizzate.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha: 1) dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla Voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991, per carenze nella motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) ordinato la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna riguardo alle disposizioni della legge regionale n. 23/1997, in quanto la Regione aveva nel frattempo modificato la legge impugnata, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

Il principio

Quando la norma regionale oggetto della questione di legittimità costituzionale è stata modificata o abrogata nel corso del giudizio costituzionale, la Corte non può pronunciarsi nel merito della questione originariamente sollevata: se la modifica può incidere sulla rilevanza, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente; se la questione rimane rilevante, questi potrà risollevarla con riferimento al nuovo testo normativo.

Domande e risposte

Perché l’obbligo di autorizzazione per le filiali di agenzie era controverso?

Con la sentenza n. 362/1998 la Corte aveva già dichiarato illegittima la legge regionale lombarda che assoggettava a nuova autorizzazione le filiali di agenzie già autorizzate, ritenendo tale obbligo incompatibile con la libertà di impresa (art. 41 Cost.) e con le norme comunitarie sulla libertà di stabilimento. La legge regionale emiliana aveva una struttura analoga, sicché il TAR la riteneva affetta dagli stessi vizi.

Cosa succeede alle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio?

La questione sulla tariffa delle tasse di concessione è stata dichiarata inammissibile perché il TAR non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza. Il tema delle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio era distinto dal profilo autorizzatorio e richiedeva una motivazione autonoma che nel caso di specie era carente.

Il settore del turismo è di competenza statale o regionale?

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, il turismo è stato ricondotto alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Prima della riforma, la competenza era concorrente, con lo Stato che fissava i principi fondamentali mediante la legge-quadro n. 217/1983.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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