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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Genova sull’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, che ha devoluto al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici sottraendole al giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto che tale devoluzione rientri pienamente nei criteri della delega legislativa e non violi l’art. 77 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La privatizzazione del pubblico impiego aveva comportato, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) delle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, tradizionalmente affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Tribunale di Genova, adito da una dipendente del Ministero delle finanze per l’accertamento del diritto alla pensione, dubitava che tale trasferimento di giurisdizione fosse legittimo rispetto alla delega legislativa contenuta nella legge n. 59/1997.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui devolveva al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici. Il remittente sosteneva che la legge delega (art. 11, comma 4, lettera g della l. n. 59/1997) non contemplasse la devoluzione delle controversie pensionistiche al giudice ordinario, limitandosi a prevedere la devoluzione delle “controversie di lavoro”.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti rientrano nel genus delle controversie relative al rapporto di lavoro, sicché la loro devoluzione al giudice ordinario era pienamente coerente con il criterio direttivo della delega legislativa. Non vi era quindi alcun eccesso di delega.
Il principio
Le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, in quanto connesse al rapporto di lavoro, rientrano nell’ambito delle controversie di lavoro la cui devoluzione al giudice ordinario era prevista dalla legge delega. La scelta del legislatore delegato di attribuire tali controversie al giudice del lavoro non eccede i limiti della delega né viola l’art. 77 della Costituzione.
Domande e risposte
Perché le controversie pensionistiche erano storicamente affidate al giudice amministrativo?
Prima della privatizzazione del pubblico impiego, le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale si occupava anche di tutte le questioni pensionistiche connesse al servizio prestato. Con la privatizzazione e la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro, la questione era se le pensioni seguissero la stessa sorte.
Quale giudice è oggi competente per le controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti?
A seguito delle riforme del pubblico impiego, la giurisdizione sulle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici è attribuita al giudice ordinario (Tribunale in funzione di giudice del lavoro) per il personale in regime di lavoro privato, mentre per le categorie rimaste in regime pubblicistico (magistrati, militari, personale diplomatico) la competenza è diversamente regolata.
Cosa vuol dire “manifesta infondatezza”?
La dichiarazione di manifesta infondatezza (a differenza della manifesta inammissibilità) è un giudizio nel merito: la Corte ha esaminato la questione e l’ha ritenuta priva di fondamento in modo così evidente da non richiedere una trattazione approfondita in camera di consiglio. La questione può essere risollevata solo se basata su nuovi e diversi argomenti.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Requisiti della delega legislativa e divieto di eccesso dal perimetro della delega
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