Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Genova sull’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, che ha devoluto al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici sottraendole al giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto che tale devoluzione rientri pienamente nei criteri della delega legislativa e non violi l’art. 77 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La privatizzazione del pubblico impiego aveva comportato, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) delle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, tradizionalmente affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Tribunale di Genova, adito da una dipendente del Ministero delle finanze per l’accertamento del diritto alla pensione, dubitava che tale trasferimento di giurisdizione fosse legittimo rispetto alla delega legislativa contenuta nella legge n. 59/1997.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui devolveva al giudice ordinario le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici. Il remittente sosteneva che la legge delega (art. 11, comma 4, lettera g della l. n. 59/1997) non contemplasse la devoluzione delle controversie pensionistiche al giudice ordinario, limitandosi a prevedere la devoluzione delle “controversie di lavoro”.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti rientrano nel genus delle controversie relative al rapporto di lavoro, sicché la loro devoluzione al giudice ordinario era pienamente coerente con il criterio direttivo della delega legislativa. Non vi era quindi alcun eccesso di delega.

Il principio

Le controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, in quanto connesse al rapporto di lavoro, rientrano nell’ambito delle controversie di lavoro la cui devoluzione al giudice ordinario era prevista dalla legge delega. La scelta del legislatore delegato di attribuire tali controversie al giudice del lavoro non eccede i limiti della delega né viola l’art. 77 della Costituzione.

Domande e risposte

Perché le controversie pensionistiche erano storicamente affidate al giudice amministrativo?

Prima della privatizzazione del pubblico impiego, le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale si occupava anche di tutte le questioni pensionistiche connesse al servizio prestato. Con la privatizzazione e la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro, la questione era se le pensioni seguissero la stessa sorte.

Quale giudice è oggi competente per le controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti?

A seguito delle riforme del pubblico impiego, la giurisdizione sulle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici è attribuita al giudice ordinario (Tribunale in funzione di giudice del lavoro) per il personale in regime di lavoro privato, mentre per le categorie rimaste in regime pubblicistico (magistrati, militari, personale diplomatico) la competenza è diversamente regolata.

Cosa vuol dire “manifesta infondatezza”?

La dichiarazione di manifesta infondatezza (a differenza della manifesta inammissibilità) è un giudizio nel merito: la Corte ha esaminato la questione e l’ha ritenuta priva di fondamento in modo così evidente da non richiedere una trattazione approfondita in camera di consiglio. La questione può essere risollevata solo se basata su nuovi e diversi argomenti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.