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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 19 della legge della Regione Veneto n. 7/1986, che sanziona l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico senza licenza regionale. La questione era stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Veneto del 1986 disciplina la professione di guida turistica, interprete e accompagnatore turistico, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi eserciti tali attività senza la relativa licenza regionale. Un’agenzia di viaggi veneziana era stata sanzionata per aver utilizzato un accompagnatore turistico privo di licenza regionale per un gruppo di turisti stranieri. Il Giudice di pace di Venezia aveva dubitato della compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e libertà di impresa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, che prevede sanzioni amministrative a carico di chi eserciti, anche occasionalmente, l’attività di accompagnatore turistico senza licenza regionale, e di chi si avvalga di soggetti privi di tale licenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Pur avendo preso atto degli argomenti del giudice rimettente, ha ritenuto che la questione non fosse stata proposta in modo ammissibile, mancando i presupposti processuali necessari per un pronunciamento nel merito della compatibilità costituzionale della norma regionale.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difettano i requisiti di ammissibilità processuali richiesti per il giudizio incidentale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della censura sollevata dal giudice rimettente.

Domande e risposte

Cosa prevede la legge regionale veneta sulle guide turistiche?

La legge della Regione Veneto n. 7/1986 disciplina la professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, subordinando l’esercizio di tali attività al possesso di un’apposita licenza regionale e sanzionando amministrativamente chi vi operi senza licenza.

Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

La manifesta inammissibilità indica che la questione non soddisfa i requisiti formali o processuali indispensabili per essere esaminata nel merito dalla Corte costituzionale. Non è un giudizio sulla fondatezza della censura, ma sull’impossibilità di procedere all’esame.

Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?

L’inammissibilità blocca l’esame nel merito per ragioni processuali (ad esempio difetto di rilevanza, carenze motivazionali dell’ordinanza di rimessione). L’infondatezza presuppone invece che la Corte abbia esaminato la questione nel merito e l’abbia ritenuta non contraria alla Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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