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La legge “par condicio” n. 28/2000, che obbliga le emittenti televisive ad assicurare la parità di accesso tra i soggetti politici nei programmi di comunicazione politica, è stata dichiarata non in contrasto con la Costituzione. La Corte ha affermato che tale disciplina non “funzionalizza” le emittenti private, ma si limita a imporre modalità organizzative giustificate dal regime concessorio.
Di cosa si tratta
La legge 22 febbraio 2000, n. 28 (cosiddetta “par condicio”) impone alle emittenti radiotelevisive di garantire la parità di accesso tra i soggetti politici nei programmi di comunicazione politica, sia in periodo elettorale sia fuori dalle campagne elettorali. Alcune emittenti radiotelevisive avevano impugnato avanti al TAR Lazio le delibere dell’Autorità Garante attuative della legge, e il TAR aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione. Il TAR riteneva che la legge “funzionalizzasse” le emittenti private privandole della libertà di esprimere la propria identità politica, e che creasse un’ingiustificata disparità rispetto alla stampa periodica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Gli obblighi imposti dalla legge n. 28 del 2000 incidono sulle modalità organizzative delle emittenti, non sui contenuti dell’informazione: i programmi di informazione restano liberi da qualunque vincolo di parità. Il diverso trattamento rispetto alla stampa è giustificato dall’intrinseca differenza tra i due media, dalla peculiare forza penetrativa del mezzo televisivo e dal regime concessorio cui è soggetta l’emittenza. La trasmissione gratuita di messaggi autogestiti per le emittenti nazionali non costituisce espropriazione, perché non è obbligatoria.
Il principio
La disciplina della “par condicio” radiotelevisiva che impone alle emittenti private l’obbligo di assicurare la parità di accesso tra i soggetti politici nei soli programmi di “comunicazione politica” è costituzionalmente legittima. Essa non viola la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) perché i programmi di informazione rimangono liberi, e trova giustificazione nel regime concessorio del sistema radiotelevisivo e nell’imperativo costituzionale di un’informazione pluralista a garanzia del processo democratico.
Domande e risposte
La legge par condicio si applica anche ai programmi di informazione delle emittenti?
No. L’art. 2, comma 2, della legge n. 28 del 2000 stabilisce espressamente che le norme sulla comunicazione politica non si applicano alla “diffusione di notizie nei programmi di informazione”. Le emittenti conservano quindi piena libertà editoriale nei telegiornali e nei programmi di informazione.
Perché le emittenti televisive sono trattate diversamente dalla stampa in campagna elettorale?
Perché nel settore televisivo esistono barriere all’accesso legate alla limitatezza delle frequenze, e il mezzo televisivo ha una particolare forza penetrativa e pervasività del messaggio. Questi elementi giustificano un regime concessorio e una regolazione più stringente rispetto alla stampa, dove non ci sono barriere all’accesso al mercato.
La trasmissione gratuita di messaggi politici autogestiti è un esproprio per le emittenti nazionali?
No. La Corte ha chiarito che per le emittenti nazionali (esclusa la RAI) la trasmissione di messaggi politici autogestiti non è un obbligo ma una scelta imprenditoriale. Non si tratta quindi di atti ablatori della proprietà che richiederebbero un indennizzo ai sensi dell’art. 42 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 21 della Costituzione — Libertà di manifestazione del pensiero, parametro centrale della questione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra emittenti e stampa
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata, invocata per la trasmissione gratuita dei messaggi politici
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