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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza temporanea (CPT), confermando la legittimità della durata fissa di venti giorni stabilita dalla legge per la convalida giudiziaria, e manifestamente inammissibile quella su una disposizione regolamentare priva di forza di legge.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano, in sedici ordinanze, aveva sollevato due questioni sulle norme del Testo unico immigrazione relative al trattenimento degli stranieri irregolari nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT, oggi CPR): una riguardava la durata del trattenimento (fissata dalla legge in venti giorni anziçhé determinata caso per caso dal giudice) e una riguardava il diritto dello straniero di avere un difensore informato fin dall’inizio del trattenimento.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 14, commi 1, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) e l’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 (Regolamento attuativo), in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 24 della Costituzione. Il rimettente era il Tribunale di Milano (sedici ordinanze).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) manifestamente infondata la questione sulla durata del trattenimento (art. 14, commi 1, 4 e 5), richiamando la propria sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 385/2001, che avevano già escluso il contrasto con l’art. 13 Cost.; 2) manifestamente infondata la questione sull’art. 14, comma 3 (avviso al difensore), ribadendo quanto già deciso con l’ordinanza n. 385/2001; 3) inammissibile la questione sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, trattandosi di regolamento privo di forza di legge.

Il principio

La giurisprudenza costituzionale consolidata ammette che la durata del trattenimento dello straniero nei CPT sia fissata dalla legge anziché determinata di volta in volta dal giudice: la convalida giudiziaria obbligatoria garantisce il rispetto dell’art. 13 Cost. anche con una durata predeterminata per legge. Le disposizioni regolamentari prive di forza di legge non possono essere oggetto di questione di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cos’erano i Centri di permanenza temporanea e assistenza?

I CPT (istituiti dalla legge Turco-Napolitano, d.lgs. n. 286/1998) erano strutture in cui gli stranieri in attesa di espulsione venivano trattenuti il tempo necessario per l’esecuzione dell’allontanamento. La legge prevedeva una durata massima del trattenimento di venti giorni (prorogabile di ulteriori venti), con convalida obbligatoria del giudice entro 48 ore.

Qual era la critica del Tribunale di Milano sulla durata?

I giudici rimettenti sostenevano che il giudice della convalida dovesse poter determinare autonomamente, caso per caso, la durata del trattenimento necessaria, anziché essere vincolato a una durata fissa di venti giorni, poiché la seconda opzione rimetteva di fatto alla PA la scelta del momento dell’espulsione.

Perché la questione sul regolamento era inammissibile?

Il d.P.R. n. 394/1999 è un regolamento di attuazione privo di forza di legge. La Corte costituzionale giudica esclusivamente della legittimità di atti aventi forza di legge (leggi, decreti legislativi, decreti-legge): i regolamenti, se illegittimi, possono essere disapplicati dal giudice amministrativo ma non essere oggetto di giudizio costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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