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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 31 dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui si riteneva che avesse abrogato il diritto al trattamento economico durante l’aspettativa per cariche elettive, limitatamente ai dipendenti di enti pubblici economici come l’ENEL.
Di cosa si tratta
Un dipendente dell’ENEL, eletto consigliere della Regione Liguria, chiedeva di ricevere durante il periodo di aspettativa il trattamento economico previsto dall’art. 3 della legge n. 1078/1966 (retribuzione corrisposta dallo Stato e dall’ente di appartenenza in proporzione). La Cassazione aveva stabilito che l’art. 31 dello Statuto dei lavoratori aveva abrogato quella legge per i dipendenti di enti pubblici economici, lasciando loro solo l’aspettativa non retribuita. Il Tribunale di Savona, giudice del rinvio, chiedeva alla Corte se ciò violasse l’uguaglianza rispetto ai dipendenti pubblici in senso stretto.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui si riteneva che avessero abrogato la legge n. 1078/1966 per i dipendenti di enti pubblici economici. Il parametro era l’art. 3 della Costituzione. Il rimettente era il Tribunale di Savona.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando le proprie sentenze n. 193 e n. 194 del 1981 e la sentenza interpretativa di rigetto n. 698 del 1988. Ha ribadito che il rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici presenta differenze strutturali rispetto al pubblico impiego tradizionale, che giustificano un diverso trattamento normativo, e che la disparità non viola l’art. 3 Cost.
Il principio
La distinzione tra dipendenti di enti pubblici economici e dipendenti di enti pubblici non economici è una differenziazione strutturale che giustifica un diverso trattamento normativo anche in materia di aspettativa per cariche elettive, senza che ciò integri una violazione del principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 31 dello Statuto dei lavoratori sull’aspettativa per cariche elettive?
L’art. 31 della legge n. 300/1970 prevede il diritto al collocamento in aspettativa non retribuita per i lavoratori chiamati a cariche sindacali o elettive provinciali, comunali e circoscrizionali. Il successivo d.lgs. n. 29/1993 (art. 71) ha esteso questa disciplina ai dipendenti pubblici eletti nelle assemblee regionali, prevedendo l’aspettativa senza assegni con possibilità di mantenere il trattamento dell’ente di appartenenza, poi soppressa dall’art. 22, co. 39, della legge n. 724/1994.
Qual era la differenza di trattamento economico tra le due categorie?
I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici (ministeri, università, ASL, ecc.) avevano diritto al trattamento indennitario previsto dalla legge n. 1078/1966, con quota a carico dello Stato e quota a carico dell’ente di appartenenza. I dipendenti di enti pubblici economici (come l’ENEL) avevano invece solo l’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 dello Statuto.
Perché il Tribunale di Savona era vincolato dalla sentenza della Cassazione?
Trattandosi di un giudizio di rinvio dalla Cassazione, il Tribunale era vincolato dal principio di diritto enunciato nell’art. 384 c.p.c. dalla sentenza di legittimità n. 5083/1995, secondo cui l’art. 31 dello Statuto aveva abrogato la disciplina più favorevole per i dipendenti di enti pubblici economici. Poteva superare tale vincolo solo attraverso il giudizio di legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
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