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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio sul mancato adeguamento della legislazione commerciale della Provincia autonoma di Trento al decreto legislativo n. 114/1998, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, accettata dalla Provincia.
Di cosa si tratta
Analogo al caso della Provincia di Bolzano (ord. n. 141/2002), il Governo aveva impugnato nel 1999 disposizioni della legislazione provinciale di Trento sul commercio per mancato adeguamento ai principi del d.lgs. n. 114/1998 (decreto Bersani). La Provincia di Trento aveva adottato una nuova legge organica (l.p. n. 4 del 2000) che adeguava la disciplina provinciale ai principi statali, determinando così la perdita di interesse al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso investiva numerose disposizioni delle leggi provinciali di Trento in materia di commercio (l.p. n. 46/1983 e successive modifiche), per violazione degli artt. 4, 5, 9 e 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Presidenza del Consiglio, su deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2002, ha rinunciato al ricorso. La Provincia di Trento ha accettato la rinuncia con deliberazione della Giunta provinciale del 1° febbraio 2002. L’estinzione è disposta ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
La rinuncia al ricorso nel giudizio costituzionale in via principale, accettata dalla controparte, produce l’estinzione del processo indipendentemente dal merito della questione. Quando sopravviene una nuova disciplina legislativa che adegua la normativa regionale o provinciale ai principi statali, il ricorrente può legittimamente rinunciare al ricorso.
Domande e risposte
Quale legge provinciale di Trento aveva adeguato la disciplina commerciale?
La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in Provincia di Trento), adottata nel corso del giudizio costituzionale pendente, aveva recepito i principi della riforma Bersani, determinando la perdita di interesse del Governo al mantenimento del ricorso.
Quali disposizioni della legge provinciale del 1983 erano state impugnate?
Gli artt. 20, 21, 23, 34, 54, 55 e 56 della l.p. n. 46/1983 (Disciplina del settore commerciale), relativi alle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, orari, requisiti professionali e piani commerciali, unitamente a successive modifiche legislative, in quanto ritenuti non conformi ai nuovi principi di liberalizzazione.
La vicenda è analoga a quella della Provincia di Bolzano?
Sì, i due ricorsi erano stati proposti lo stesso giorno (23 luglio 1999) e decisi nella stessa udienza del 12 febbraio 2002, con lo stesso esito (estinzione per rinuncia). La differenza riguarda le specifiche disposizioni provinciali impugnate e le relative leggi di adeguamento adottate dalle due Province.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa in materia di commercio, riformato dalla l. cost. 3/2001
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