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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 9 della legge sul patrocinio a spese dello Stato, che limita la scelta del difensore di fiducia ai professionisti iscritti negli albi del distretto dove ha sede il giudice, confermando la ragionevolezza di tale limitazione.

Di cosa si tratta

Chi è ammesso al patrocinio gratuito (spese legali a carico dell’erario) può scegliere il proprio avvocato solo tra quelli iscritti all’albo del distretto di corte d’appello in cui ha sede il giudice del processo. Diversi tribunali avevano sollevato dubbi su questa limitazione territoriale, ritenendola discriminatoria rispetto a chi, avendo i mezzi economici, può scegliere qualsiasi avvocato d’Italia.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la nomina del difensore di fiducia ai professionisti iscritti agli albi del distretto. I parametri erano gli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione. I rimettenti erano il Tribunale di Lanciano e il Tribunale di sorveglianza di Brescia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la propria giurisprudenza che aveva già ritenuto ragionevole la disciplina del gratuito patrocinio in passato (sent. n. 394 del 2000). Ha ribadito che la limitazione distrettuale serve a evitare che vengano nominati soltanto professionisti di “peculiare notorietà”, garantendo invece un’effettiva disponibilità di difensori qualificati e un ordinato accesso al beneficio.

Il principio

La limitazione della scelta del difensore di fiducia ai professionisti iscritti agli albi del distretto non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, poiché si tratta di una condizione ragionevole connessa alle finalità del patrocinio gratuito e non privativa del nucleo essenziale del diritto alla difesa tecnica.

Domande e risposte

Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Chi ha un reddito imponibile inferiore a una soglia stabilita dalla legge (originariamente dal d.P.R. 115/2002 che ha poi riunito la materia) e è parte in un processo penale, civile, amministrativo, contabile o tributario in cui la difesa tecnica è obbligatoria.

Perché la limitazione al distretto era considerata discriminatoria?

I rimettenti sostenevano che chi ha i mezzi economici può scegliere liberamente il proprio avvocato in tutta Italia, mentre il non abbiente è costretto a scegliere solo tra i professionisti del distretto locale, subendo una limitazione della libertà di scelta che incide sulla qualità della difesa.

La legge sul patrocinio gratuito prevede qualche deroga al limite distrettuale?

La legge n. 217 del 1990 (ora sostituita dal Testo unico spese di giustizia, d.P.R. 115/2002) non prevedeva deroghe esplicite al limite distrettuale per la scelta del difensore di fiducia da parte dell’ammesso al patrocinio. La Corte ha ritenuto tale impostazione non irragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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