Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 c.p.c., che impone di fissare una nuova udienza quando le parti non compaiono alla prima udienza, ritenendo che tale meccanismo non violi il principio della ragionevole durata del processo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, investito di una causa in cui le parti non si erano presentate alla prima udienza, aveva sollevato dubbi sulla norma del codice di procedura civile che obbliga il cancelliere a fissare una nuova udienza e comunicarla alle parti. Il giudice rimettente sosteneva che questa regola allungasse inutilmente i processi, poiché in molti casi la mancata comparizione dipende da una soluzione stragiudiziale già raggiunta, e che il nuovo art. 111 Cost. (durata ragionevole) imponesse un diverso equilibrio.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del d.l. 432/1995, conv. dalla legge 534/1995. Il parametro era l’art. 111 della Costituzione nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (ragionevole durata del processo). Il rimettente era il Tribunale di Napoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha ricordato le proprie ordinanze n. 7 e n. 107 del 1997, che avevano già escluso l’illegittimità della stessa disposizione in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. Ha poi ritenuto che il nuovo parametro dell’art. 111 Cost. non fosse violato: il meccanismo della nuova udienza risponde all’esigenza di garantire il contraddittorio e non può essere considerato di per sé in contrasto con la ragionevole durata del processo.

Il principio

Il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., non impone al legislatore di eliminare meccanismi processuali che garantiscono il contraddittorio e la regolarità del procedimento, anche se in concreto possono determinare un allungamento dei tempi in singoli casi.

Domande e risposte

Cosa succede se le parti non compaiono alla prima udienza civile?

Secondo l’art. 181 c.p.c., il giudice fissa una nuova udienza e il cancelliere la comunica alle parti. Solo se le parti non compaiono nemmeno alla seconda udienza si procede alla cancellazione della causa dal ruolo.

Perché il Tribunale di Napoli riteneva la norma incostituzionale?

Sosteneva che la fissazione automatica di una nuova udienza, in una fase in cui spesso le parti hanno già trovato un accordo stragiudiziale, gravasse inutilmente il lavoro degli uffici giudiziari rallentando le cause pendenti, in contrasto con il nuovo principio di ragionevole durata.

La Corte aveva già esaminato questa questione in passato?

Sì. Con le ordinanze n. 7 e n. 107 del 1997 la Corte aveva già escluso l’illegittimità dell’art. 181 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. Con questa ordinanza ha confermato la medesima valutazione anche rispetto al nuovo parametro dell’art. 111 Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.