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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sulla mancata sospensione della prescrizione in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Milano non aveva verificato se la norma censurata fosse suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione, già accolta dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione.

Di cosa si tratta

Un imputato era detenuto all’estero per altra causa e aveva comunicato di voler presenziare al proprio dibattimento in Italia. Non essendo possibile né il trasferimento temporaneo né la videoconferenza, il dibattimento subiva continui rinvii, mentre i termini di prescrizione continuavano a decorrere. L’art. 159 c.p. non prevede la sospensione della prescrizione per il caso di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato (a differenza della sospensione del procedimento). Il Tribunale di Milano ne aveva sollevato questione di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 primo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, per tutta la durata dell’impedimento, ove non rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Successivamente all’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite penali della Cassazione (sentenza n. 1021 del 28 novembre 2001) avevano affermato che il rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato o del difensore ha effetto sospensivo della prescrizione. Il Tribunale di Milano avrebbe dovuto verificare se la norma fosse suscettibile di tale interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione.

Il principio

Il giudice ha il dovere di verificare se una norma sia suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. Solo dopo aver accertato l’impossibilità di una lettura costituzionalmente corretta la questione può essere sottoposta alla Corte.

Domande e risposte

Il rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato sospende la prescrizione?

Sì, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1021 del 2002). Questa interpretazione è stata accolta da parte della giurisprudenza di legittimità e risponde all’esigenza costituzionale di non far scorrere la prescrizione quando il processo non avanza per causa dell’imputato stesso.

Perché la Corte non ha potuto esaminare la questione nel merito?

Perché il rimettente non aveva verificato se esistesse un’interpretazione della norma conforme a Costituzione. La Corte ha già affermato (tra l’altro nell’ordinanza n. 233 del 2000 in relazione alla stessa norma) che il giudice deve prima tentare la via interpretativa.

Qual è la differenza tra sospensione del procedimento e rinvio per impedimento?

La sospensione del procedimento è espressamente prevista come causa di sospensione della prescrizione dall’art. 159 c.p. Il rinvio per legittimo impedimento dell’imputato non lo era testualmente, ma le Sezioni Unite hanno ritenuto che anche questo caso sospenda la prescrizione in via interpretativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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