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Non è incostituzionale la norma della legge n. 479 del 1999 che, in sede di riforma del giudice unico di primo grado, ha trasferito al giudice di pace del luogo della sede del preesistente ufficio giudiziario le cause civili già pendenti davanti al pretore. La garanzia del giudice naturale non è lesa quando la competenza è individuata da criteri generali e non arbitrari.
Di cosa si tratta
Con l’istituzione del giudice unico di primo grado, la legge n. 479 del 1999 ha previsto il trasferimento delle cause civili già pendenti davanti ai pretori soppressi. I giudizi assegnati al Giudice di pace di Rutigliano erano stati in precedenza pendenti davanti al Pretore di Casamassima e poi trasmessi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano. Il Giudice di pace di Rutigliano dubitava di essere il giudice naturale competente, ritenendo che le cause avrebbero dovuto andare al Giudice di pace di Casamassima.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Rutigliano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 primo comma della Costituzione. Il rimettente riteneva che il trasferimento delle cause al giudice di pace della sede dell’ufficio pendente, anziché a quello del luogo di origine, violasse la garanzia del giudice naturale e determinasse una disparità irragionevole.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. Il trasferimento è basato su un criterio generale e valido per tutti i giudizi pendenti, non su una designazione arbitraria o a posteriori del giudice. La deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale è ragionevolmente giustificata dalla finalità di semplificare la transizione tra i vecchi e i nuovi assetti giudiziari e di evitare ulteriori spostamenti per le parti.
Il principio
La garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) non è violata quando il giudice è individuato mediante criteri generali e astratti, anche se in deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale, purché la deroga risponda a un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.
Domande e risposte
Come sono state ridistribuite le cause della pretura soppressa con la riforma del giudice unico?
La legge n. 479 del 1999 ha stabilito che le cause già pendenti davanti ai pretori, trasmesse ai tribunali e rientranti nella competenza del giudice di pace, vengano assegnate al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge.
Questo trasferimento viola la garanzia del giudice naturale?
No, secondo la Corte. La garanzia del giudice naturale precostituito per legge non è lesa quando il giudice non sia designato in modo arbitrario o a posteriori: nel caso, la legge ha adottato un criterio generale applicabile a tutte le cause pendenti, rispettando la riserva di legge.
Perché la deroga al criterio territoriale ordinario è ragionevole?
Perché serve a semplificare la fase di transizione tra diversi assetti giudiziari, evitando ulteriori mutamenti del luogo di svolgimento del giudizio per le parti e i loro difensori. La Corte ha già confermato questo principio nell’ordinanza n. 152 del 2001.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — garanzia del giudice naturale precostituito per legge, parametro principale della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri giudizi pendenti
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