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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 10 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), nella parte in cui non prevede che il termine annuale per dichiarare il fallimento dell’imprenditore individuale decorra dalla pubblicazione della cessazione nel registro delle imprese. La questione era stata già risolta con ordinanza n. 361/2001.
Di cosa si tratta
L’art. 10 del r.d. n. 267/1942 stabilisce che l’imprenditore cessato può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività. Per le società commerciali, dopo la sentenza n. 319/2000 della Corte costituzionale, il termine decorreva dalla cancellazione dal registro delle imprese. Per l’imprenditore individuale la giurisprudenza applicava invece il criterio della “cessazione di fatto” dell’attività, senza dar rilievo alla pubblicazione nel registro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pistoia aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: la diversità di disciplina tra impresa collettiva (termine dalla cancellazione) e impresa individuale (termine dalla cessazione di fatto) determinava una disparità irragionevole tra i creditori e lede il loro diritto di tutela giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria ordinanza n. 361/2001 che aveva già esaminato la stessa questione. Ha evidenziato che dopo l’entrata in vigore della legge n. 580/1993 (che ha istituito il registro delle imprese) non sussisteva più un “diritto vivente” sulla rilevanza della cessazione di fatto per l’imprenditore individuale: i giudici avrebbero dovuto applicare il criterio della pubblicazione anche per gli imprenditori individuali.
Il principio
Dopo l’istituzione del registro delle imprese da parte della legge n. 580/1993, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale deve decorrere dalla pubblicazione della cessazione dell’attività nel registro stesso, anche in assenza di un’esplicita previsione di legge, in analogia con quanto disposto per le imprese collettive.
Domande e risposte
Perché il termine di un anno dalla cessazione è importante nel fallimento?
Perché tutela il principio di certezza giuridica: una volta decorso l’anno, i creditori non possono più chiedere il fallimento dell’imprenditore cessato. Questa limitazione temporale evita che l’imprenditore rimanga esposto indefinitamente al rischio di una dichiarazione di fallimento.
Qual era la differenza di trattamento tra impresa collettiva e individuale?
Per le società, la Corte cost. n. 319/2000 aveva stabilito che il termine decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, evento certo e pubblicizzato. Per l’imprenditore individuale si applicava invece la “cessazione di fatto”, che è più difficile da determinare e conoscibile con meno certezza dai terzi creditori.
La riforma della legge fallimentare ha poi risolto la questione?
Sì. Il d.lgs. n. 5/2006 (riforma organica della legge fallimentare) ha modificato l’art. 10 prevedendo espressamente che il termine annuale decorra dalla cancellazione dal registro delle imprese per tutti gli imprenditori, anche individuali, risolvendo normativamente il problema.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra creditori di imprese collettive e individuali
- Art. 24 della Costituzione — Diritto alla tutela giurisdizionale dei creditori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.