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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che moltiplicava per 1,5 il periodo assicurativo dei lavoratori esposti all’amianto ai fini pensionistici. Il Tribunale di Treviso riteneva che il beneficio escludesse i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il periodo antecedente al 1996. La Corte ha interpretato la norma in senso inclusivo.
Di cosa si tratta
Dipendenti delle Ferrovie dello Stato esposti all’amianto per oltre dieci anni avevano chiesto di beneficiare della rivalutazione del periodo assicurativo prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992: l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini pensionistici. Il problema era che i dipendenti FF.SS. erano assicurati all’INAIL solo dal 1° gennaio 1996.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Treviso aveva sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la norma, nella sua interpretazione letterale, escludesse i dipendenti delle FF.SS. per il periodo antecedente al 1996, determinando una disparità di trattamento irragionevole rispetto ai lavoratori privati assicurati all’INAIL per l’intero periodo di esposizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma, correttamente interpretata, si applichi anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il periodo precedente al 1996: l’intenzione del legislatore era di tutelare tutti i lavoratori esposti all’amianto, e l’interpretazione restrittiva del giudice rimettente non era l’unica possibile né la più corretta.
Il principio
Il beneficio della moltiplicazione per 1,5 del periodo assicurativo previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 si applica a tutti i lavoratori esposti all’amianto per oltre dieci anni, indipendentemente dall’ente assicuratore, in quanto la finalità della norma è tutelare la salute e il diritto previdenziale di tutti i soggetti esposti al rischio.
Domande e risposte
In cosa consiste il beneficio previdenziale per l’esposizione all’amianto?
L’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 prevede che per i lavoratori esposti all’amianto per più di dieci anni l’intero periodo lavorativo assicurato viene moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche, consentendo un pensionamento anticipato o una pensione più elevata.
Perché i dipendenti FF.SS. erano in una situazione diversa?
Fino al 1° gennaio 1996 i dipendenti delle Ferrovie dello Stato erano assicurati contro le malattie professionali da un sistema interno, non dall’INAIL. La lettura letterale della norma poteva portare a escludere il beneficio per il periodo assicurato al di fuori dell’INAIL.
Qual è il criterio interpretativo applicato dalla Corte?
La Corte ha applicato un criterio teleologico-sistematico: la finalità della legge n. 257/1992 era tutelare tutti i lavoratori esposti all’amianto, e un’interpretazione che escludesse i ferrovieri si porrebbe in contrasto con tale finalità senza giustificazione razionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra lavoratori esposti alle medesime condizioni di rischio
- Art. 36 della Costituzione — Diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e a condizioni di lavoro adeguate
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